Giudicato e silenzio assenso nella riedizione del potere paesaggistico (TAR Campania n. 935 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento per difetto di motivazione, l’amministrazione conserva un ampio margine di discrezionalità tecnico-valutativa e nessun vincolo circa l’esito della nuova determinazione, restando il sindacato giudiziale circoscritto ai soli profili di illogicità, irragionevolezza, incoerenza, travisamento dei fatti o carenza motivazionale. Ove il nuovo atto sia plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice per sostenere l’intero provvedimento, anche quando l’altra risulti caducata per violazione del giudicato. Il silenzio assenso non opera allorché la riedizione del procedimento avvenga su impulso del giudice e non su domanda di parte, trattandosi di istituto eccezionale di stretta interpretazione.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni ha impugnato il parere negativo reso dalla Soprintendenza in ordine all’installazione di un impianto di telefonia mobile da collocare presso il cimitero di un Comune campano. Il parere era sopravvenuto dopo che il TAR, con sentenza n. 433/2024, aveva annullato un precedente diniego per difetto di motivazione e violazione dei principi di parità di trattamento.

La ricorrente ha dedotto la violazione ed elusione del giudicato, la contrarietà delle valutazioni ai valori paesaggistici e l’intervenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003. Si sono costituiti il Ministero e la Soprintendenza per il rigetto, mentre altro operatore ha chiesto l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto distinto violazione ed elusione del giudicato. La prima ricorre quando il nuovo atto riproduce gli stessi vizi già censurati; la seconda quando l’amministrazione, formalmente ossequiosa, aggira nel sostanza le statuizioni. Il vincolo conformativo è configurabile solo se preciso e dettagliato, non quando la pronuncia lasci margini di discrezionalità.

Applicando tali principi, il TAR ha ravvisato la violazione del giudicato nella parte in cui la Soprintendenza ha ribadito la portata ostativa automatica del vincolo di inedificabilità assoluta del P.U.T., in contrasto con la sentenza n. 433/2024, che aveva già escluso tale preclusione assoluta.

Ha invece escluso il vizio con riguardo alla seconda ragione, incentrata sul contrasto delle opere con le esigenze di tutela paesaggistica. Qui la sentenza precedente aveva annullato per difetto di motivazione, lasciando all’amministrazione un ampio spazio di riedizione: il nuovo parere ha esaminato il contesto, le caratteristiche costruttive, l’impatto cumulativo con gli impianti preesistenti e le misure di mitigazione, ritenendole insufficienti.

Nel sindacare tale scelta, il Collegio ha richiamato la discrezionalità tecnico-valutativa dell’ente di tutela, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento. Le censure sulla parità di trattamento sono state respinte: la differenza tra impatto singolo ed effetto cumulativo rende difficilmente configurabile una identità di situazioni. Essendo l’atto plurimotivato, la legittimità della sola ragione autonoma è sufficiente a sorreggerlo.

Quanto al silenzio assenso, il TAR ha aderito all’orientamento secondo cui l’istituto non è applicabile quando la riedizione del procedimento avviene su impulso giurisdizionale e non su domanda di parte. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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