L’istanza di sanatoria non sospende l’efficacia demolitoria e non è ammessa la sanatoria parziale dell’abuso (TAR Valle d’Aosta n. 39 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – o di istanza di sanatoria ad essa sovrapponibile – successiva all’adozione di un ordine di demolizione non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma ne determina la mera sospensione temporanea dell’efficacia, sicché, in caso di rigetto, l’ordine di demolizione riacquista automaticamente piena efficacia, senza necessità di riadozione. È altresì inammissibile la sanatoria parziale di un abuso edilizio unitario: il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non è possibile scindere i singoli elementi che compongono il manufatto ai fini della sanatoria di singole porzioni. L’ordine di demolizione successivo a un diniego di sanatoria si atteggia quale atto dovuto e meramente esecutivo, non esprimendo profili di discrezionalità valutativa; la competenza alla sua adozione spetta al responsabile del servizio tecnico in virtù del principio di separazione tra attività politica e attività amministrativa.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile adibito a bed and breakfast nel Comune di La Salle, impugnava l’ordinanza n. 10/2024 con cui il Comune ordinava la riduzione in pristino di una serie di manufatti – movimentazione del terreno, basamento in calcestruzzo lastricato con recinzione, scalinata di accesso e posa di una sauna in legno – realizzati senza titolo edilizio su area gravata da vincolo idrogeologico e paesaggistico. Dopo la diffida del marzo 2023 e una prima ordinanza demolitoria non correttamente notificata, la società presentava istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 84 della legge regionale Valle d’Aosta n. 11/1998, rigettata con provvedimento del gennaio 2024. Con l’ordinanza n. 10/2024 il Comune reiterava l’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che la società, pur non avendo ricevuto la notifica regolare della prima ordinanza demolitoria, aveva avuto contezza dell’ordine di demolizione già nel febbraio 2024, quando l’Amministrazione le aveva inviato una comunicazione analiticamente indicante tutti gli atti adottati. La diffida del marzo 2023, regolarmente notificata, conteneva l’analitica descrizione delle opere ritenute abusive, sicché la parte era consapevole dei contorni dell’addebito. La notifica del ricorso, intervenuta 99 giorni dopo la conoscenza degli atti, ha determinato la dichiarazione di inammissibilità delle censure relative alla qualificazione dell’abuso: il primo ordine di demolizione e il primo diniego di sanatoria erano atti autonomamente lesivi da impugnare nei termini, mentre il secondo ordine si atteggiava quale atto dovuto successivo alla cristallizzazione della qualificazione abusiva dei manufatti.

Il Collegio ha poi escluso la improcedibilità del ricorso per effetto della presentazione della nuova istanza di sanatoria: richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e la pronuncia del CGAS n. 581/2025, ha affermato che l’istanza di accertamento di conformità non vanifica l’ordine di demolizione pregresso, ma ne sospende solo temporaneamente l’efficacia, che riacquista piena operatività in caso di rigetto, senza che l’Amministrazione debba riadottare il provvedimento.

Quanto alla censura di incompetenza del responsabile del servizio tecnico che aveva sottoscritto l’ordinanza, il TAR l’ha respinta: la legge regionale n. 54/1998 e lo statuto comunale, conformemente all’art. 103 d.lgs. n. 267/2000, intestano ai responsabili dei servizi le funzioni amministrativo-gestionali, sicché l’adozione dell’ordine demolitorio rientra nella loro competenza, tanto più trattandosi di atto dovuto e meramente esecutivo del pregresso diniego di sanatoria.

Quanto al diniego della reiterata istanza di sanatoria, il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento per la ragione dirimente che la società non può parcellizzare un abuso edilizio unitario per invocarne una sanatoria parziale: la platea in cemento, la scala e la sauna costituiscono un intervento inscindibilmente collegato, come emerge dalla documentazione fotografica. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il concetto di costruzione va inteso in senso unitario (Cons. Stato, sez. VI, nn. 9220/2023, 8067/2023 e 6726/2023), escludendo che il d.l. n. 69/2024 abbia introdotto significative novità in materia di sanatoria parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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