Sanzione disciplinare irrogata da organo incompetente e lesione del diritto di difesa (TAR Campania n. 1517 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, la censura è inflitta, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 449/1992, dal direttore dell’ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende e, per il personale addetto agli istituti penitenziari, dal dirigente dell’istituto di appartenenza, in forza dell’art. 7, primo comma, d.P.R. n. 82/1999. È pertanto affetto da incompetenza il decreto del Provveditore regionale che irroghi la censura in luogo del dirigente dell’istituto. Il procedimento disciplinare è inoltre viziato quando l’organo competente respinga senza motivazione la richiesta di acquisizione dei filmati di videosorveglianza formulata dall’incolpato per provare circostanze potenzialmente rilevanti quali attenuanti, in violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 449/1992.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso un istituto penitenziario, ha impugnato il decreto con cui il Provveditore regionale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura per l’infrazione di grave negligenza in servizio, prevista dall’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 449/1992. Alla base della sanzione il Provveditore ha posto la proposta del Consiglio regionale di disciplina, che aveva ritenuto l’incolpato essersi allontanato dal posto di servizio senza autorizzazione del preposto.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sul procedimento e sull’organo competente, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e la lesione delle proprie prerogative difensive, essendogli stata respinta, senza motivazione, la richiesta di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza del reparto. Il Ministero della Giustizia ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’individuazione dell’autorità competente a irrogare la censura. L’art. 2 d.lgs. n. 449/1992 stabilisce che la sanzione è inflitta per iscritto dal direttore dell’ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende. L’art. 7, primo comma, d.P.R. n. 82/1999 precisa che il personale addetto agli istituti penitenziari è gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli istituti cui è addetto.

Ne deriva che la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata dal dirigente dell’istituto penitenziario di appartenenza e non dal Provveditore regionale, organo competente, per converso, all’irrogazione della pena pecuniaria e della deplorazione, ai sensi degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 449/1992. Il Collegio accoglie pertanto la censura di incompetenza e, per questa dirimente ragione, annulla il decreto provveditorale impugnato.

Il Tribunale ritiene altresì fondata la doglianza sulla violazione delle prerogative difensive dell’incolpato, al quale è stata respinta senza motivazione la richiesta di acquisire i filmati delle videocamere di sorveglianza collocate nel reparto ove si sono svolti i fatti. L’art. 11 d.lgs. n. 449/1992 impone all’organo competente di tenere conto di tutte le circostanze attenuanti, dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell’interessato.

L’art. 12, terzo comma, d.lgs. n. 449/1992 prevede che l’incolpato sia avvertito della facoltà di presentare giustificazioni e documenti, di chiedere l’audizione di testimoni e di indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini. Il ricorrente aveva tempestivamente esercitato tale facoltà per provare l’effettiva durata dell’assenza dal luogo di servizio, circostanza potenzialmente rilevante come attenuante. Anche la delibera del Consiglio regionale di disciplina è dunque annullata, per non avere tenuto conto, in sede istruttoria, della richiesta di acquisizione dei filmati.

Il Collegio fa salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa e condanna il Ministero alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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