Vittime della criminalità organizzata: alla pubblica udienza la decorrenza dei benefici ai superstiti (Cass. interlocutoria 19759/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 19759 del 14 giugno 2026 (R.G.N. 2652/2025) — Presidente Lucia Esposito, Relatore Luca Ariola.

La questione rimessa

La questione rimessa alla pubblica udienza: se, in materia di provvidenze spettanti ai superstiti delle vittime innocenti della criminalità organizzata, operi il principio generale delle prestazioni assistenziali — decorrenza dei benefici dalla data di presentazione dell’istanza amministrativa — oppure se i benefici decorrano dalla data di maturazione del diritto. Questione di indubbia rilevanza nomofilattica, priva di precedenti specifici.

Il fatto

I familiari superstiti di una vittima della criminalità organizzata chiedevano il riconoscimento dei benefici di legge (l. 302/1990, l. 407/1998, l. 206/2004, l. 222/2007, l. 244/2007) con decorrenza dalle date di entrata in vigore delle rispettive discipline, anziché — come riconosciuto dal Ministero dell’Interno — dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Il Tribunale di Palmi accoglieva in parte le domande. La Corte d’appello di Reggio Calabria, accolto l’appello del Ministero, fissava la decorrenza alla data della domanda amministrativa e dichiarava inammissibile l’appello di due dei ricorrenti. I superstiti proponevano ricorso per cassazione; il Ministero restava intimato.

La motivazione

Investita di tre motivi — tra cui la questione del requisito ostativo del vincolo di affinità con soggetto indiziato di reati di mafia (art. 2-quinquies d.l. 151/2008, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 2024) e quella della decorrenza — la Corte concentra l’attenzione sul terzo motivo.

I ricorrenti prospettano che, nella materia dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, non operi il principio generale delle prestazioni assistenziali (decorrenza dalla domanda amministrativa), decorrendo invece i benefici dalla maturazione del diritto: in analogia a quanto affermato per le vittime del dovere, lo status sarebbe imprescrittibile, ma il diritto alle singole prestazioni potrebbe estinguersi per prescrizione.

La Corte reputa la questione di indubbia rilevanza nomofilattica e priva di precedenti specifici, e ne ritiene necessaria la trattazione in pubblica udienza, per giovarsi della discussione delle parti e dell’apporto della Procura Generale. Dispone quindi il rinvio a nuovo ruolo. Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 è disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Implicazioni pratiche

Si tratta di un’ordinanza interlocutoria: non decide il merito, ma segnala una questione aperta di rilievo per chi assiste i familiari delle vittime della criminalità organizzata. Il punto controverso è il dies a quo delle provvidenze — regola generale assistenziale (domanda amministrativa) o maturazione del diritto.

Chi ha cause analoghe pendenti può impostare la domanda distinguendo l’imprescrittibilità dello status dalla prescrizione del diritto alle singole prestazioni, e seguire l’esito della pubblica udienza, che fisserà il principio di diritto. Rileva anche il richiamo alla sentenza costituzionale n. 122/2024 sul requisito ostativo del vincolo di affinità, con i suoi effetti retroattivi salve le situazioni consolidate.

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