Omessa pronuncia sulla sussumibilità in sanzione conservativa: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14272 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento e della proporzionalità della sanzione espulsiva, ove condotta dal giudice di merito mediante le clausole generali di cui agli artt. 2119 e 2106 c.c., è sindacabile in cassazione solo per errori logici o giuridici, non già per mera contrapposizione valutativa. Costituisce invece error in procedendo, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia del giudice di appello sulla questione, ritualmente proposta dal lavoratore, concernente la sussumibilità della condotta contestata in una fattispecie disciplinare punita con sanzione conservativa: l’errata interpretazione degli atti processuali che abbia determinato la mancata decisione sulla domanda è vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., non errore revocatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore, dipendente con mansioni di tecnico di cantiere, applicando la tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015. Il licenziamento era stato comminato per il mancato funzionamento delle lampade di segnalazione notturna presso un cantiere. La società ha proposto ricorso per cassazione, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. La questione è giunta in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Con riferimento al primo e al secondo motivo, relativi alla nullità della sentenza per contrasto irriducibile di affermazioni e per apparenza della motivazione, il Collegio ha escluso la sussistenza dei vizi, rilevando che i passaggi indicati erano privi di valenza decisiva o comunque non inficiavano la coerenza del percorso argomentativo. Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., è stato rigettato perché la censura si risolveva in una mera contrapposizione valutativa, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi integrativi della giusta causa è devoluto al giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività del fatto.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il lavoratore ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione della sussumibilità della condotta contestata in una fattispecie punita con sanzione conservativa, ai sensi dell’art. 31, lett. g, del c.c.n.l. e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015. La Corte territoriale aveva escluso la pertinenza della sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2024, ritenendo che non fossero state indicate fattispecie disciplinari conservative.
Il Collegio ha accolto il motivo, rilevando che l’interpretazione delle domande e delle deduzioni delle parti costituisce un error in procedendo quando determini la violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato. La Corte ha verificato, con accesso diretto agli atti processuali, che il lavoratore aveva sin dal primo grado proposto la questione della riconducibilità della condotta all’ipotesi conservativa.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione della questione. Ha infine dichiarato il rigetto del ricorso principale presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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