Art. 680 c.c. Revocazione espressa

La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Funzione della norma

L’art. 680 c.c. disciplina la revocazione espressa delle disposizioni testamentarie e individua le forme tipiche con cui il testatore può manifestare in modo diretto e formale la volontà di revocare, in tutto o in parte, una disposizione anteriore.

Sul piano sistematico, l’art. 679 c.c. esprime il principio generale di revocabilità del testamento, mentre l’art. 680 c.c. ne disciplina una specifica modalità attuativa, ossia la revoca espressa. Diversa resta la revoca tacita, che il codice collega ad altre fattispecie tipiche, tra cui il testamento posteriore incompatibile ex art. 682 c.c.

Le due forme tipiche della revoca espressa

La revocazione espressa può avvenire soltanto in due forme, tassativamente previste: un nuovo testamento, redatto in una delle forme ordinarie o speciali previste dalla legge, oppure un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, distinto dal testamento vero e proprio, ma dotato della medesima solennità formale. In entrambi i casi è necessario che il testatore dichiari personalmente, senza intermediazione di rappresentanti, la propria volontà di revocare in tutto o in parte la disposizione anteriore.

La dichiarazione personale del testatore

La revoca espressa richiede una dichiarazione personale del testatore: non è sufficiente un comportamento concludente o una manifestazione indiretta di volontà, che rilevano semmai sul diverso piano della revoca tacita. La dichiarazione deve inoltre essere resa nelle forme solenni indicate dalla norma, a pena di inidoneità dell’atto a produrre l’effetto revocatorio espresso.

Errori frequenti

  • Ritenere sufficiente, per la revoca espressa, una dichiarazione informale o priva delle forme richieste. Sono idonei solo il nuovo testamento e l’atto notarile ricevuto in presenza di due testimoni.
  • Confondere la revoca espressa con la revoca tacita per incompatibilità. Si tratta di meccanismi distinti, disciplinati rispettivamente dall’art. 680 c.c. e dall’art. 682 c.c.

Cosa fare

Va verificato che la dichiarazione di revoca sia stata resa personalmente dal testatore in una delle due forme tassative previste dalla norma.

Va distinta la revoca espressa, che richiede una dichiarazione formale in tal senso, dalla revoca tacita, che si desume dall’incompatibilità sostanziale tra disposizioni.

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