Art. 738 c.c. Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
Funzione della norma
L’art. 738 c.c. introduce una deroga puntuale alla regola generale dell’art. 737 c.c.: pur essendo il coniuge tra i soggetti tenuti alla collazione quando concorre alla successione, la norma esclude dal conferimento le donazioni di modico valore fatte al coniuge stesso. La fattispecie disciplinata non è quindi l’obbligo di collazione in sé, ma il suo limite oggettivo con riguardo a liberalità connotate da scarsa consistenza economica.
La funzione sistematica della norma è evitare che nel rapporto coniugale entrino nel meccanismo divisorio attribuzioni fisiologiche nella vita familiare, mantenendo invece ferma la collazione per le donazioni che eccedono tale soglia e che, se non riequilibrate, altererebbero il rapporto interno tra coeredi nella formazione delle porzioni.
Il carattere eccezionale del limite: valido solo per il coniuge
Le donazioni di modico valore restano soggette a collazione per tutti gli altri soggetti tenuti al conferimento, ad eccezione di quelle fatte al coniuge del defunto: al di fuori di questa eccezione, anche le donazioni di modico valore, ad esempio fatte in favore di un figlio, restano soggette all’obbligo automatico di collazione, che sorge all’apertura della successione salva espressa dispensa (Cass. 2700/2019).
La forma della donazione di non modico valore
L’attribuzione di somme di non modico valore per mezzo di bonifico bancario richiede la previa stipulazione dell’atto di donazione nella forma pubblica prevista dall’art. 782 c.c., trattandosi di donazione diretta effettuata attraverso la mera mediazione dell’operazione bancaria (Cass. S.U. 18725/2017): in mancanza della forma pubblica, l’attribuzione risulta affetta da nullità, con conseguenze rilevanti anche ai fini della sua qualificazione ai fini della collazione.
Errori frequenti
- Estendere l’esenzione dalla collazione per modico valore anche alle donazioni fatte a figli o altri discendenti. Il limite dell’art. 738 c.c. riguarda esclusivamente le donazioni fatte al coniuge.
- Ritenere valida una donazione di non modico valore effettuata tramite semplice bonifico bancario, senza atto pubblico. In assenza della forma pubblica richiesta dall’art. 782 c.c., la donazione diretta di non modico valore è nulla.
Cosa fare
Va valutata la modicità del valore della donazione fatta al coniuge, unico caso in cui essa resta esclusa dalla collazione.
Va verificata la forma con cui è stata effettuata una donazione di non modico valore, accertando la necessità dell’atto pubblico quando si tratti di donazione diretta.