Art. 696 c.c. Devoluzione al sostituito
L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.
Funzione della norma
L’art. 696 c.c. disciplina il momento e gli effetti della devoluzione dei beni al sostituito nella sostituzione fedecommissaria, chiudendo la sequenza tipica dell’istituto: prima attribuzione all’istituito, godimento e amministrazione dei beni da parte sua, e successiva devoluzione finale al sostituito secondo il modello fissato dal testatore e consentito dalla legge.
Il punto centrale è che il sostituito non riceve i beni dall’istituito come erede di quest’ultimo, ma li consegue in forza della disposizione testamentaria del primo disponente, perché il testamento è l’atto con cui il de cuius dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte, e la devoluzione finale resta ancorata a quel titolo originario.
Il momento della devoluzione
L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito: è questo il dies a quo che determina il passaggio definitivo dei beni vincolati dal patrimonio dell’istituito, che ne aveva godimento e amministrazione, alla titolarità piena del sostituito, chiudendo il vincolo di conservazione imposto dalla disposizione fedecommissaria.
La premorienza o estinzione del sostituito prima della morte dell’istituito
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte dell’istituito, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro non restano privi di destinazione, ma sono devoluti ai successori legittimi dell’incapace: la norma prevede così una regola di chiusura per l’ipotesi in cui il beneficiario finale della sostituzione venga meno prima che si verifichi l’evento — la morte dell’istituito — che segna il momento della devoluzione.
Errori frequenti
- Ritenere che il sostituito acquisti i beni come erede dell’istituito. Il sostituito consegue i beni in forza della disposizione testamentaria del primo disponente, non per successione dall’istituito.
- Considerare priva di soluzione l’ipotesi di premorienza o estinzione del sostituito rispetto all’istituito. In tal caso i beni sono devoluti ai successori legittimi dell’incapace.
Cosa fare
Va individuato con precisione il momento della morte dell’istituito, quale evento che determina la devoluzione definitiva dei beni al sostituito.
Va verificato, in caso di premorienza o estinzione delle persone o degli enti sostituiti, che i beni loro spettanti siano correttamente devoluti ai successori legittimi dell’incapace.