Giudicato esterno e innovazione dell’eccezione (Cass. civ. Sez. 5 n. 25759 del 2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi in un giudizio tra uno dei coobbligati e l’Amministrazione finanziaria non è rilevabile d’ufficio. L’estensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ. è rimessa alla volontà della parte che deve invocarla nel giudizio di merito. L’eccezione di giudicato esterno sollevata per la prima volta in cassazione è nuova e quindi inammissibile. Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, con indicazione della precisa localizzazione degli atti processuali richiamati, anche per le doglianze di natura processuale.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9%, in relazione alla registrazione di una sentenza della Corte d’Appello che aveva accertato che un atto di compravendita dissimulava una donazione lesiva della quota di riserva.

I contribuenti impugnavano l’avviso, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, condannando i contribuenti alle spese. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 27 del d.l. n. 37/2020, per non aver la CTR disposto la discussione in udienza da remoto. Pur richiamando il precedente secondo cui è nulla la sentenza pronunciata allo stato degli atti nonostante l’insistenza della parte per la discussione, la Corte ha rilevato che nel caso di specie non risultava depositata alcuna specifica richiesta ai sensi della normativa emergenziale. L’unica istanza presente era una generica richiesta di udienza allegata al ricorso introduttivo, precedente alla legislazione emergenziale e quindi non pertinente.

La Corte ha inoltre censurato il ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. sotto il profilo dell’autosufficienza: il ricorrente non aveva indicato la precisa localizzazione della pretesa richiesta depositata via PEC, né l’aveva trascritta o riprodotta nel ricorso. L’assenza di tale indicazione ha reso inammissibile il motivo, dovendo le doglianze processuali essere immediatamente ricostruibili dalla Corte senza attività di ricerca.

Quanto al secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la formazione di un giudicato esterno favorevole, derivante da una sentenza che aveva dichiarato non dovuta l’imposta per un’altra coerede. La Corte ha osservato che non era stato prodotto il certificato di passaggio in giudicato, essendo il documento prodotto solo una richiesta di attestazione.

Il giudicato era comunque inopponibile, poiché l’estensione dell’efficacia della sentenza ex art. 1306, comma 2, cod. civ. non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte nel giudizio di merito. Nel caso di specie, formatosi il giudicato nel corso del giudizio di appello, l’eccezione non era stata tempestivamente sollevata dinanzi alla CTR, risultando pertanto nuova e inammissibile in cassazione. Il rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso per revocazione.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, non disponendo sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata, ma dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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