Art. 782 c.c. Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Funzione della norma

L’art. 782 c.c. si colloca nel Capo III del Titolo V del Libro II, dedicato alla forma e all’oggetto della donazione, immediatamente a valle della norma definitoria di cui all’art. 769 c.c. Il raccordo sistematico tra le due disposizioni non è estrinseco: è proprio la struttura causale dell’atto, la liberalità come causa tipica priva di corrispettivo, a giustificare e a imporre il rigore formale. Laddove la causa onerosa offre al contraente la misura razionale dell’utilità perseguita e il prezzo quale elemento di autoregolamentazione spontanea, nella donazione il donante si spoglia di un bene o di un diritto senza ricevere nulla in cambio: è questa asimmetria strutturale a rendere necessaria l’interposizione di una forma solenne che svolga una funzione di riequilibrio cognitivo.

La forma ad substantiam e la sua duplice funzione

La forma della donazione è forma ad substantiam: ai sensi dell’art. 1325, n. 4, c.c., la forma costituisce elemento essenziale del contratto quando sia prescritta dalla legge a pena di nullità. Non si tratta di un mero requisito probatorio, quale sarebbe la forma ad probationem, bensì di un elemento costitutivo del regolamento negoziale senza il quale il contratto è impensabile come atto giuridicamente rilevante. La forma non fotografa una realtà negoziale già formata: concorre a formarla, inducendo il donante a quella riflessione meditata sulle conseguenze patrimoniali dell’atto che il legislatore ha ritenuto indispensabile proprio perché lo spoglio è definitivo e gratuito. Questa ratio protettiva del formalismo non esaurisce però la valenza dell’atto pubblico, che assolve contestualmente una funzione di certezza del diritto nei confronti dei terzi, creditori, legittimari, aventi causa, rendendo le donazioni opponibili e verificabili attraverso un documento autentico dotato di data certa.

L’atto pubblico e i beni mobili specificati

La norma impone che la donazione sia fatta per atto pubblico, inteso nella nozione di cui all’art. 2699 c.c., ossia come documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, nel rispetto delle formalità di legge. In materia di donazione, il pubblico ufficiale cui si fa esclusivamente riferimento nella prassi è il notaio, tenuto a rogare l’atto in conformità alla legge notarile. Un requisito di forma particolarmente rilevante è la presenza obbligatoria di due testimoni, prescritta dall’art. 48 della Legge Notarile per gli atti di ultima volontà e per le donazioni. Se la donazione ha per oggetto cose mobili, essa è valida solo per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

Le due modalità di accettazione e il momento del perfezionamento

La donazione è un contratto, e come tale si perfeziona attraverso l’incontro di proposta e accettazione. L’art. 782 c.c. prevede due modalità di accettazione: quella contestuale, in cui il donatario accetta nell’atto pubblico alla presenza del notaio e dei testimoni, con perfezionamento immediato della donazione; e quella differita, in cui il donatario accetta con atto pubblico separato, rogato in un momento successivo. In quest’ultimo caso la norma pone due ulteriori condizioni costitutive: l’accettazione deve essere notificata al donante, e la donazione non è perfetta che dal momento in cui tale notificazione avviene.

La notificazione dell’accettazione è un requisito costitutivo del contratto e non ammette equipollenti: non è sufficiente che il donante sia venuto a conoscenza dell’accettazione per vie di fatto, né che ne abbia preso atto informalmente. La forma della notifica, tipicamente a mezzo ufficiale giudiziario o raccomandata con ricevuta di ritorno, deve consentire di individuare con precisione il momento del perfezionamento (Cass. 9476/2022). Un impegno ad accettare non equivale all’accettazione vera e propria, e la manifestazione di volontà deve essere inequivoca e notificata per produrre effetti costitutivi (Cass. 29575/2021).

La facoltà di revoca prima del perfezionamento

Fino al perfezionamento, cioè fino alla notificazione dell’accettazione al donante, ciascuna delle parti può revocare il proprio atto unilaterale: il donante può revocare la proposta, il donatario può revocare l’accettazione già manifestata ma non ancora notificata. Questa previsione, in apparente tensione con il principio di irrevocabilità della proposta contrattuale tipica dell’art. 1326 c.c., trova spiegazione nella funzione di ponderazione propria del formalismo donativo: il legislatore concede al donante un’ulteriore finestra di ripensamento sino all’ultima formalità. La morte del donante o del donatario prima del perfezionamento del contratto impedisce il compimento dell’iter formativo, poiché la donazione è un atto inter vivos che non tollera il momento post mortem nella sua struttura tipica.

Errori frequenti

  • Ritenere sufficiente la conoscenza informale, da parte del donante, dell’avvenuta accettazione differita. La notificazione formale è requisito costitutivo del perfezionamento del contratto e non ammette equipollenti.
  • Considerare irrevocabile la dichiarazione del donante o del donatario prima della notificazione dell’accettazione. Fino a tale momento, entrambe le parti possono revocare la propria dichiarazione.
  • Trascurare la specificazione dei beni mobili donati e l’indicazione del loro valore nell’atto o in nota a parte sottoscritta. In assenza di tale specificazione, la donazione di beni mobili non è valida.

Cosa fare

Va verificato, per le donazioni con accettazione differita, che l’atto di accettazione sia stato validamente notificato al donante, momento dal quale decorre il perfezionamento del contratto.

Va controllata, per le donazioni di beni mobili, la presenza della specificazione dei beni e del relativo valore nell’atto pubblico o in nota a parte sottoscritta da donante, donatario e notaio.

Va accertata la persistenza in vita di entrambe le parti fino al momento del perfezionamento del contratto, condizione indefettibile per la validità della donazione come atto inter vivos.

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