Art. 783 c.c. Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Funzione della norma
L’art. 783 c.c. si colloca immediatamente dopo l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico a pena di nullità come requisito generale della donazione. Il rapporto tra le due disposizioni è quello tra regola ed eccezione: l’art. 783 c.c. introduce una deroga di carattere eccezionale al formalismo solenne, che deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa analogicamente oltre il perimetro testuale della norma. La ratio dell’istituto risiede in un’esigenza pratica di snellimento del traffico giuridico: imporre il rogito notarile per la donazione di un bene di modesto valore sarebbe un onere manifestamente sproporzionato rispetto all’entità dell’attribuzione.
Il doppio criterio di valutazione della modicità
«Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l’art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.» (Cass. 32699/2024, richiamando Cass. 3858/2020 e Cass. 11304/1994)
Applicando questo criterio, è stato escluso che elargizioni pari al 4,8% del patrimonio possano incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (App. Genova 180/2024). Poiché la modicità va valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, sulla base della varia potenzialità reddituale di quest’ultimo il carattere della modicità può venir meno se quelle condizioni sono modeste, e può viceversa ricorrere se quelle condizioni sono particolarmente prospere (App. Venezia 601/2024, richiamando Cass. 3858/2020).
Bonifici, trasferimenti di titoli e qualificazione della donazione
«Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. L’operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro.» (Cass. SS.UU. 18725/2017, richiamata da Cass. 32677/2024)
In applicazione di questi principi, il trasferimento donationis causa di titoli di credito astratti non dà luogo a una donazione indiretta, poiché tali titoli sono suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti: integra dunque una donazione diretta, soggetta come tale al requisito di forma nel rapporto base tra tradens e accipiens, salva l’applicabilità dell’esenzione per modico valore (Cass. 23127/2021, richiamata da Cass. 32677/2024).
Il confine con l’adempimento di obbligazioni familiari
Non sono soggette a collazione né a riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di un congiunto, ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, con la consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza o di parentela: per ravvisare presuntivamente la sussistenza di donazioni di somme di denaro occorre considerare in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale (Cass. 18814/2023, richiamata da Trib. Pesaro 170/2025).
Le conseguenze della nullità per difetto di forma e la prescrizione dell’azione restitutoria
«In caso di dichiarazione di nullità del titolo in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un’azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo e non dalla data della decisione. Il principio secondo il quale dalla nullità del contratto deriva il diritto di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto medesimo, secondo le regole relative all’indebito oggettivo con diritto soggetto a prescrizione, deve valere anche nel caso in cui la nullità riguardi la donazione, in quanto l’animus donandi non esonera dal rispetto dei requisiti di forma a pena di nullità.» (Cass. 32694/2024)
Nel caso in cui la donazione nulla per difetto di forma abbia avuto ad oggetto somma di denaro, la relativa somma diviene oggetto di un credito del de cuius verso l’erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata ai sensi dell’art. 724, comma 2, c.c. (Cass. 20633/2014, richiamata da Cass. 32694/2024): l’erede che agisca in restituzione, quale successore del de cuius, subentra nel medesimo termine di prescrizione decorrente dalla data della donazione nulla, e non da un momento successivo.
Errori frequenti
- Valutare la modicità della donazione solo in base al valore assoluto del bene, senza considerare le condizioni economiche del donante. Il giudizio richiede il contemperamento del criterio oggettivo con quello soggettivo.
- Ritenere che ogni bonifico o trasferimento bancario tra familiari costituisca automaticamente una donazione soggetta a forma. Occorre accertare la sussistenza dello spirito di liberalità, distinguendolo dall’adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di parentela o convivenza.
- Ritenere imprescrittibile l’azione di restituzione delle somme versate in esecuzione di una donazione nulla per difetto di forma. Pur essendo imprescrittibile l’azione di nullità, l’azione restitutoria di indebito oggettivo è soggetta a prescrizione ordinaria, decorrente dalla data del pagamento.
Cosa fare
Va valutata la modicità della donazione di beni mobili applicando congiuntamente il criterio oggettivo, riferito al valore del bene, e quello soggettivo, riferito alle condizioni economiche del donante.
Va accertata, per le elargizioni bancarie o i trasferimenti di titoli tra familiari, la sussistenza dello spirito di liberalità, distinguendola dall’adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di parentela o convivenza.
Va verificato, in caso di donazione nulla per difetto di forma avente ad oggetto somme di denaro, se l’azione di restituzione sia ancora tempestiva rispetto al termine di prescrizione decorrente dalla data del pagamento.