Art. 794 c.c. Onere illecito o impossibile
L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Funzione della norma
L’art. 794 c.c. occupa un posto peculiare nell’architettura del titolo dedicato alla donazione, collocandosi come norma di chiusura e di temperamento rispetto al regime generale delle invalidità negoziali. La sua funzione precipua è disciplinare le conseguenze giuridiche dell’illiceità o dell’impossibilità del modus, risolvendo la tensione tra due esigenze contrapposte: la repressione dell’onere contrario all’ordinamento o materialmente irrealizzabile, da un lato, e la salvaguardia dell’attribuzione liberale nella sua essenza, dall’altro. Il rapporto con la disciplina generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c. è di specialità derogatoria.
La regola generale: l’onere illecito o impossibile si considera non apposto
La regola di base prevista dalla norma è favorevole alla conservazione dell’atto: l’onere illecito o impossibile si considera semplicemente non apposto, con la conseguenza che la donazione resta valida ed efficace, depurata del solo elemento accessorio viziato. Questa soluzione si discosta dal regime ordinario della nullità parziale, che normalmente richiederebbe una valutazione sull’essenzialità della clausola nulla rispetto alla volontà complessiva delle parti, adottando invece una soluzione di favore per la sopravvivenza della liberalità.
L’eccezione: l’onere quale unico motivo determinante
La regola di conservazione dell’atto trova un limite quando l’onere illecito o impossibile abbia costituito il solo motivo determinante della liberalità: in tal caso la donazione stessa è nulla, e non semplicemente depurata dell’onere viziato. La norma opera quindi una valutazione causale analoga a quella prevista per il motivo illecito dall’art. 788 c.c.: se il donante non avrebbe compiuto la liberalità in assenza di quell’onere, la sua eliminazione priverebbe l’atto della sua stessa ragion d’essere, giustificando l’estensione della nullità all’intera donazione.
Errori frequenti
- Ritenere che l’onere illecito o impossibile travolga sempre l’intera donazione. La regola generale è opposta: l’onere si considera semplicemente non apposto, salvo che ne abbia costituito il solo motivo determinante.
- Applicare senza distinzione il regime generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c. La norma detta una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quel regime.
Cosa fare
Va verificata la natura illecita o impossibile dell’onere apposto alla donazione, per accertare se debba semplicemente considerarsi non apposto.
Va accertato se tale onere abbia costituito il solo motivo determinante della liberalità, condizione che estende la nullità all’intera donazione anziché al solo onere.