Art. 768-octies c.c. Controversie

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Funzione della norma

L’art. 768-octies c.c. chiude il Capo V-bis dedicato al patto di famiglia con una disposizione di carattere processuale, che introduce un tentativo di conciliazione preliminare per le controversie derivanti dall’applicazione delle norme sul patto di famiglia. La funzione della disposizione è coerente con la ratio complessiva dell’istituto, orientata a prevenire liti familiari e a preservare la continuità dell’impresa: prima di adire l’autorità giudiziaria, le parti sono tenute a rivolgersi a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in materia di procedimenti in materia societaria e di intermediazione finanziaria.

L’ambito applicativo del tentativo di conciliazione

La devoluzione preliminare riguarda le controversie derivanti dalle disposizioni del Capo V-bis, quindi quelle relative alla nozione, alla forma, alla partecipazione dei legittimari, ai vizi del consenso, ai rapporti con i terzi non partecipanti e allo scioglimento del patto: la norma configura quindi un presupposto procedurale che si affianca, senza sostituirla, alla tutela sostanziale garantita dalle altre disposizioni del Capo.

Errori frequenti

  • Adire direttamente l’autorità giudiziaria per una controversia relativa al patto di famiglia, senza esperire il tentativo di conciliazione preliminare. La norma impone la previa devoluzione della controversia a uno degli organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Cosa fare

Va verificato, prima di instaurare un giudizio relativo a controversie derivanti dalle disposizioni sul patto di famiglia, l’esperimento del tentativo di conciliazione presso uno degli organismi previsti dall’art. 38 del d.lgs. 5/2003.

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