Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. F n. 32150 del 28.08.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce le doglianze già prospettate in appello e ivi respinte con motivazione logica, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato.