Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. F n. 32150 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce pedissequamente le doglianze già prospettate con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. In tal caso il ricorso non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto e resta privo di idonea funzione di impugnazione. In tema di circostanze attenuanti generiche, la meritevolezza del trattamento più favorevole non può darsi per presunta: è la sua sussistenza a richiedere apposita motivazione, mentre non grava sul giudice che le escluda l’onere di giustificarne analiticamente l’insussistenza. In materia di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti di pena è correlato alla loro entità e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
Il Fatto
La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di furto commessi fino al 17 dicembre 2012, rideterminando la pena detentiva in anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. L’imputato, già promotore finanziario, è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di somme di denaro di rilevante entità sottratte dalla provvista di rapporti finanziari di terzi, mediante prelievi non autorizzati, emissione di assegni circolari solo apparentemente richiesti dai titolari e disposizioni telematiche, con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell’abuso del rapporto di prestazione d’opera e dell’uso di mezzi fraudolenti.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e l’erronea applicazione di legge in materia di commisurazione della pena e di continuazione, per aver la Corte territoriale ridotto il solo trattamento pecuniario lasciando inalterata la pena detentiva, omesso l’indicazione degli aumenti per i singoli reati satellite ed escluso la sospensione condizionale e la non menzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi, privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest’ultima è apparsa lineare, congrua e priva di contraddizioni evidenti, e gli argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e ivi disattese con motivazione logica non possono essere sottoposti al sindacato di legittimità.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il motivo che ripete quanto già chiesto al giudice precedente fallisce lo scopo stesso dell’impugnazione, ponendosi solo rispetto alla decisione del grado precedente e non in maniera critica rispetto al provvedimento che ne forma oggetto.
Nel merito, la Corte ha ribadito che, in tema di attenuanti generiche, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 200/2008, è sufficiente che il giudice dia conto di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. La meritevolezza dell’adeguamento non può mai darsi per scontata o presunta, sì da imporre al giudice che la escluda di giustificarne analiticamente l’insussistenza: è piuttosto l’affermazione della meritevolezza a richiedere apposita motivazione. L’obbligo di analitica motivazione qualifica la decisione di concessione, non quella opposta. Nel caso concreto la motivazione è apparsa adeguata, avendo la Corte territoriale dato rilievo alla notevole gravità dei fatti, alle ingenti sottrazioni e alla sistematicità dell’agire, espressiva di spiccata capacità a delinquere.
Quanto alla commisurazione della pena, la Corte ha osservato che, pur a fronte della declaratoria di prescrizione di taluni reati, non era possibile ridurre la pena detentiva, perché corrispondente al minimo edittale del furto pluriaggravato. Corretta è dunque l’esclusione della sospensione condizionale e della non menzione, non applicabili in ragione dell’entità della pena inflitta. Quanto alla continuazione, pur dovendo il giudice calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti: nella specie la motivazione succinta ha dato conto delle ragioni dell’esiguo aumento ex art. 81 cod. pen.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è stato riconosciuto sulle spese delle parti civili costituite, avendo il ricorso a oggetto esclusivamente questioni relative al trattamento sanzionatorio, non derivando dall’eventuale accoglimento alcun pregiudizio alla parte civile.
Nota della Redazione
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