La potestà regolamentare comunale non può introdurre esenzioni dal diritto di urgenza sulle affissioni mortuarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 15538 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La potestà regolamentare del Comune in materia di entrate tributarie non può incidere sugli elementi essenziali del tributo, quali presupposto, soggetti passivi, base imponibile e misura massima, né introdurre esenzioni non previste dalla legge. La norma regolamentare che esenta gli annunci mortuari dal versamento del diritto di urgenza sulle pubbliche affissioni è pertanto contra legem rispetto al d.lgs. n. 507/1993 e deve essere disapplicata dal giudice tributario. Il potere di disapplicazione dei regolamenti illegittimi può essere esercitato anche d’ufficio, a condizione che l’atto sia rilevante ai fini della decisione. In sede di appello, il giudice può rideterminare le spese del primo grado solo se riforma la sentenza impugnata; in caso di mera conferma, la modifica del capo sulle spese richiede uno specifico motivo d’impugnazione.
Il Fatto
Le società contribuenti, operanti nel settore delle onoranze funebri, avevano svolto attività di affissione di manifesti mortuari nel Comune di Arquata Scrivia. Per tali affissioni, l’ente concessionario aveva emesso numerosi avvisi di accertamento, applicando oltre ai diritti di affissione anche i diritti di urgenza e le maggiorazioni per omessa dichiarazione e tardivo pagamento, ai sensi del d.lgs. n. 507/1993. Le società avevano contestato gli atti, invocando l’art. 19, comma 8, del regolamento comunale del 1995 che escludeva ogni maggiorazione per gli annunci mortuari.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato i ricorsi relativi agli anni 2012 e 2013, ritenendo la clausola regolamentare contra legem, mentre per l’anno 2015 aveva annullato le sanzioni per buona fede del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riuniti i giudizi, aveva confermato la legittimità degli avvisi e ripristinato integralmente il carico sanzionatorio anche per il 2015. Le società avevano quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo relativo alla violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare in materia di entrate. Ha precisato che tale potere non può estendersi fino a incidere sugli elementi essenziali del tributo e che l’art. 22 del d.lgs. n. 507/1993 non contempla esenzioni per le affissioni mortuarie dal diritto di urgenza. Le norme esoneratrici, avendo natura eccezionale, vanno interpretate rigorosamente, senza possibilità di estensione analogica. La Corte ha inoltre rilevato che la clausola regolamentare era già stata annullata in autotutela dall’ente comunale e che, in ogni caso, il giudice tributario dispone del potere di disapplicare i regolamenti illegittimi anche d’ufficio, come da giurisprudenza costante.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato infondato il richiamo all’art. 6 del D.L.C.P.S. n. 1417 del 1947, rilevando che la disposizione non era più vigente, essendo stata abrogata dal d.P.R. n. 639/1972 e successivamente confermata nella abrogazione dal d.l. n. 200/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2009. Parimenti infondato è risultato il terzo motivo, fondato sull’art. 20-bis del d.lgs. n. 507/1993, norma abrogata dalla legge n. 296/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura relativa alla valutazione degli effetti giuridici dell’autotutela integra una questione di diritto, non censurabile con il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo, concernente il difetto di motivazione degli avvisi, è stato rigettato sia perché la norma regolamentare invocata era recessiva rispetto alla fonte primaria, sia per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo le ricorrenti riportato il contenuto essenziale dell’avviso di accertamento.
La Corte ha invece accolto il sesto e il settimo motivo, concernenti la rideterminazione delle spese di lite. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice d’appello può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali solo in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata. In caso di conferma della decisione, la modifica del capo sulle spese è ammessa esclusivamente se oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Nel caso di specie, la CTR aveva erroneamente rideterminato le spese anche con riferimento alla sentenza semplicemente confermata.
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Nota della Redazione
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