Il rimborso forfettario IVA non esonera dalla prova dell’inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 3950 del 22.02.2026)
L’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività del contribuente è presupposto per la detrazione dell’IVA e deve essere provato anche nel caso di rimborso forfettario, non potendo tale onere essere assolto da presunzioni prive di fondamento normativo.