Il rimborso forfettario IVA non esonera dalla prova dell’inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 3950 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività del contribuente costituisce presupposto indefettibile per la detrazione dell’IVA assolta ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Tale presupposto deve essere accertato anche nell’ipotesi di rimborso forfettario dell’imposta di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 278/2006, non sussistendo alcuna differenza, sotto tale profilo, tra rimborso ordinario e rimborso forfettario. L’onere probatorio gravante sul contribuente non può ritenersi assolto da presunzioni semplici fondate su un comportamento improntato a lealtà e collaborazione, atteso che l’inerenza deve essere comprovata con riferimento a elementi specificamente richiesti dalla legge.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso IVA, in misura forfettaria, per gli anni d’imposta 2003-2006, a seguito del diniego tacito dell’Amministrazione finanziaria, la quale aveva altresì disposto la sospensione del rimborso in ragione di vertenze aperte. La CTP di Bologna accoglieva il ricorso e la CTR dell’Emilia Romagna respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo sussistente il requisito dell’inerzia sulla base del comportamento collaborativo della società, della natura telematica della domanda e del superamento del provvedimento cautelare da parte della decisione favorevole nel merito.
L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, deducendo con tre motivi la violazione degli artt. 2, 35, comma 3, e 51 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1 del d.l. n. 258/2006, degli artt. 19 e 19-bis del decreto IVA e dell’art. 2697 cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la difesa erariale non aveva impugnato la statuizione relativa al venir meno del provvedimento di sospensione in caso di riconoscimento del diritto al rimborso, ma che tale statuizione collegava la persistenza della cautela all’accertamento dell’esistenza del diritto stesso, sul quale verteva la controversia.
Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui la possibilità del rimborso forfettario ex art. 1 del d.l. n. 258/2006 non fa venir meno l’obbligo del contribuente di comprovare l’inerenza dei costi secondo gli ordinari principi, non sussistendo alcuna differenza tra rimborso ordinario e forfettario. Ha inoltre ricordato, citando Cass. n. 11943 del 2012, che il principio dell’accertamento dell’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa non è venuto meno successivamente alla sentenza CGUE 14 settembre 2006, causa C-228/05.
La Corte ha precisato che proprio la questione della disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria impone la verifica dei presupposti per la detrazione di cui all’art. 19 del decreto IVA, ivi inclusi l’inerenza e la strumentalità del bene (così, in motivazione, Cass. n. 23514 del 2018).
Quanto al caso di specie, l’inerenza era stata ritenuta documentalmente provata dalla CTR solo per l’anno 2003, mentre per le altre annualità il giudice di appello si era affidato a una presunzione fondata sul comportamento leale e collaborativo della società, priva di alcun fondamento nel diritto positivo e inidonea a ritenere assolto lo specifico onere probatorio gravante per legge sul contribuente. La Corte ha escluso che si trattasse di una contestazione di una valutazione di merito, trattandosi invece di un errore di diritto censurabile in sede di legittimità, poiché la valutazione era stata espressa con riferimento a elementi ultronei rispetto a quelli richiesti dalla legge.
La Corte ha pertanto accolto il secondo e il terzo motivo, assorbito il primo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 277 c.p.c. – Pronuncia sul merito