Rimborso IVA forfettario: resta l’onere di provare l’inerenza dei costi (Cass. trib. 3950/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3950 del 22 febbraio 2026 (R.G.N. 22179/2020) — Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, Relatore Giacomo Maria Nonno.

Il principio di diritto

L’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività del contribuente rientra tra i presupposti per la detrazione dell’IVA assolta ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e detto presupposto deve essere accertato anche nel caso di rimborso forfettario dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 1, della l. 10 novembre 2006, n. 278, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa 228/05.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva opposto un diniego tacito al rimborso dell’IVA relativa agli anni 2003-2006 richiesto da una società, contestando l’inerenza dei costi da cui derivava il credito. La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello dell’ufficio, ritenendo che, avendo la contribuente optato per il rimborso in misura forfettaria (con la sola trasmissione telematica della domanda), non fosse necessario provare l’inerenza, e desumendola comunque dal comportamento leale e collaborativo tenuto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbito il primo. La possibilità di ottenere il rimborso forfettario ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 258 del 2006 (conv. in l. n. 278 del 2006) non fa venir meno l’obbligo del contribuente di comprovare l’inerenza dei costi secondo gli ordinari principi: sotto questo profilo non vi è differenza tra rimborso ordinario e rimborso forfettario (Cass. n. 11943/2012; Cass. n. 23514/2018). La disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria, a seguito della sentenza CGUE 14 settembre 2006 in causa C-228/05, impone comunque la verifica dei presupposti della detrazione ex art. 19 del decreto IVA, e quindi anche dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività d’impresa.

Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto documentalmente provata l’inerenza solo per l’anno 2003, mentre per le altre annualità aveva omesso ogni verifica, affidandosi a una sorta di presunzione fondata sul comportamento leale e collaborativo della contribuente, priva di fondamento nel diritto positivo e inidonea a far ritenere assolto lo specifico onere probatorio che la legge pone a carico del contribuente. Non si tratta di censurare una legittima valutazione di merito: avendo il giudice d’appello valorizzato elementi del tutto estranei a quelli richiesti dalla legge (inerenza e strumentalità), l’errore è di diritto, censurabile in sede di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame sull’inerenza.

Implicazioni pratiche

La decisione chiarisce un punto di frequente contenzioso: la scelta del rimborso IVA in misura forfettaria semplifica gli adempimenti formali della domanda, ma non alleggerisce l’onere sostanziale della prova. Il contribuente deve comunque dimostrare l’inerenza e la strumentalità dei costi all’attività d’impresa, per ciascuna annualità, secondo gli ordinari principi. La collaborazione con l’amministrazione non può surrogare tale prova: chi chiede il rimborso deve documentare i presupposti della detrazione, anno per anno, senza confidare in presunzioni di correttezza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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