Inammissibile il ricorso del procuratore generale depositato in cartaceo (Cass. pen. Sez. VI n. 31234 del 13.08.2026)
Dal 1° gennaio 2026 il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso sentenza di tribunale ordinario va depositato esclusivamente in modalità telematica: la deroga di ultrattività dell’art. 582 cod. proc. pen. copre il solo atto di appello.