Inammissibile il ricorso del procuratore generale depositato in cartaceo (Cass. pen. Sez. VI n. 31234 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, la proposizione di un ricorso per cassazione avverso una sentenza di un tribunale ordinario da parte di un procuratore generale della Repubblica è soggetta all’obbligo di deposito con modalità esclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, comma 1, e 111-bis cod. proc. pen., salvo che ricorrano ipotesi di malfunzionamento dei servizi telematici, attestate e certificate secondo l’art. 175-bis cod. proc. pen. Il regime di ultrattività della previgente formulazione dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., che consente il deposito non telematico delle impugnazioni, è circoscritto dal dato testuale al solo atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello e non si estende al ricorso per cassazione. La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione comminata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il delitto previsto dall’art. 353 cod. pen., contestato agli imputati per fatti commessi, secondo l’ipotesi d’accusa, dal dicembre 2016 al febbraio 2017. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, articolando due motivi: violazione delle norme sulla prescrizione, per avere il Tribunale omesso di computare 632 giorni di sospensione del corso della stessa; erroneità del calcolo del termine prescrizionale quanto a un imputato, per non avere il giudice considerato la contestata recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il ricorso è stato depositato, a mezzo di persona delegata, presso la cancelleria del Tribunale di Caltagirone in modalità cartacea, in data 14/01/2026. Il procedimento è stato deciso in camera di consiglio, nessuna parte avendo chiesto la trattazione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per essere stato presentato con modalità non consentite dalla legge, non esaminando nel merito i motivi proposti. Il percorso argomentativo muove dal nuovo assetto del deposito degli atti di impugnazione.
L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 33 del d. lgs. n. 150/2022, impone la presentazione dell’atto mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis. Quest’ultima disposizione stabilisce che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. La disciplina transitoria scandisce l’entrata in vigore delle regole in base ai decreti ministeriali attuativi.
L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023, come modificato dai successivi decreti, fissa al 1° gennaio 2025 l’obbligo di deposito esclusivamente telematico per i soggetti abilitati interni ed esterni in diversi uffici giudiziari, tra cui il tribunale ordinario. Le deroghe previste non contemplano la proposizione del ricorso per cassazione da parte del procuratore generale avverso sentenza di tribunale ordinario.
La Corte esclude che rilevi la disciplina dell’art. 17-bis del d.l. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2026. Il dato testuale è inequivoco nel circoscrivere l’ultrattività della precedente formulazione dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. al solo atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello: il ricorso per cassazione è quindi sottratto a tale regime derogatorio.
Ne discende l’inammissibilità, non ricorrendo ipotesi di malfunzionamento dei servizi telematici certificate ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. La sanzione è espressamente comminata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch’esso modificato dal d. lgs. n. 150/2022. In termini, quanto alle impugnazioni depositate da soggetti abilitati esterni con modalità diverse da quelle telematiche, sono richiamate Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026 e Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026.
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Nota della Redazione
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