Inammissibilità soggettiva del parere richiesto dal Segretario comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 43 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti è soggettivamente ammissibile solo se formulata dagli enti tassativamente elencati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ovvero Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. Per gli enti locali, la richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, ossia, per il Comune, dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. La sottoscrizione da parte del Segretario comunale determina l’inammissibilità soggettiva, indipendentemente dall’eventuale ammissibilità oggettiva della questione.
Il Fatto
Il Segretario comunale di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Molise una richiesta di parere concernente l’interpretazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 19/2026, come convertito dalla legge n. 50/2026, in tema di esclusione di alcune voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa del personale. Il quesito verteva sulla corretta applicazione dell’esclusione, chiedendo se la stessa dovesse operare sia sul dato storico sia su quello attuale della spesa, ovvero solo su quest’ultimo, come suggerito dalla ratio della norma.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, richiamando il consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie (atto d’indirizzo del 27 aprile 2004; delibera n. 13 del 17 dicembre 2007) che ha affermato la tassatività dell’elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere.
Richiamato il disposto dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, la Corte ha evidenziato che le richieste di parere dei Comuni possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali; in mancanza, la richiesta è ammissibile solo se sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, ossia dal Sindaco per il Comune, ex art. 50 T.U.E.L. La sottoscrizione operata dal Segretario comunale è stata pertanto ritenuta non satisfattiva del requisito soggettivo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Sezione ha comunque svolto una valutazione prospettica, riconoscendo che la questione attiene alla materia della contabilità pubblica, in quanto concernente l’interpretazione di norme che pongono limiti e divieti di contenimento della spesa, come richiesto dalle pronunce di orientamento generale delle Sezioni Riunite (delibera n. 54/2010) e della Sezione delle Autonomie (delibera n. 9/QMIG del 2022).
Ciononostante, la preclusione derivante dall’inammissibilità soggettiva ha impedito alla Sezione di pronunciarsi nel merito della questione interpretativa sollevata, nonostante la plausibilità di un’esegesi che, per ragioni di omogeneità di calcolo, potesse escludere la spesa in questione da entrambi i parametri di riferimento.
La Sezione ha, infine, dichiarato l’inammissibilità della richiesta di parere, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Amministrazione interessata.
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Nota della Redazione
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