Reticenza assicurata e conoscenza dell’assicuratore: onere di discovery ex lege (Cass. civ. Sez. III n. 3010 del 06.02.2025)
La reticenza gravemente colposa dell’assicurato non è sanata dall’assenza di una clausola contrattuale che imponga l’onere di dichiarare le circostanze del rischio: quell’onere discende dalla legge ed è inderogabile. La conoscenza dell’intermediario senza potere di rappresentanza sostanziale non è opponibile all’assicuratore.