Il reclamo presentato prima dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo deve essere successivo al 15 gennaio 2025 (Arbitro Assicurativo n. 845 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile quando il reclamo proposto all’impresa o all’intermediario è anteriore al 15 gennaio 2025, termine che l’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 14, comma 1, del Decreto ministeriale n. 215/2024 individua come limite retroattivo per i reclami presentati prima dell’avvio di operatività dell’Arbitro. Il reclamo all’IVASS non è equiparabile al reclamo all’impresa o all’intermediario, requisito di ammissibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto. Il broker assicurativo, per la sola attività di intermediazione, non è il soggetto tenuto all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, salvo che abbia assunto autonome obbligazioni verso l’assicurato.

Il Fatto

La ricorrente, assicurata in forza di una polizza collettiva malattie stipulata dal proprio datore di lavoro, richiedeva il rimborso delle spese per un trattamento medico non incluso tra le prestazioni rimborsabili. Il diniego dell’intermediario, comunicato tramite il portale dedicato, veniva contestato con reclamo del 19 novembre 2024 e successivo reclamo all’IVASS del 28 maggio 2025. La ricorrente adiva quindi l’Arbitro Assicurativo, chiedendo la condanna dell’intermediario al rimborso delle somme e agli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rilevava d’ufficio l’eventuale inammissibilità del ricorso per difetto del presupposto del reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 9 del Decreto ministeriale n. 215/2024. La proposizione del ricorso deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal reclamo all’impresa o all’intermediario, e il ricorso deve essere depositato entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo.

Quanto al reclamo all’IVASS, il Collegio, conformandosi alla Decisione AAS n. 578/2026, ne ha escluso l’equiparabilità al reclamo all’impresa o all’intermediario, poiché la nozione di reclamo di cui all’art. 1, comma 1, lett. i) del Decreto richiede che questo sia indirizzato all’impresa o all’intermediario. Il reclamo presentato esclusivamente all’IVASS non può pertanto integrare il presupposto richiesto dall’art. 9 del Decreto.

Sulla tempestività del reclamo presentato all’intermediario il 19 novembre 2024, il Collegio ha applicato l’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 14, comma 1, del Decreto, già affermata nella Decisione AAS n. 619/2026. Tale norma, che per i reclami anteriori all’operatività dell’Arbitro fissa il termine per il ricorso entro il 15 gennaio 2027, deve essere letta nel senso di richiedere comunque che il reclamo non sia precedente al 15 gennaio 2025, ossia un anno prima dell’operatività dell’Arbitro stesso, al fine di evitare la trattazione di controversie molto risalenti nel tempo.

Il Collegio ha inoltre escluso la legittimazione passiva del broker, iscritto nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari, osservando che l’art. 1903, comma 2, cod. civ. attribuisce il potere di stare in giudizio in nome dell’assicuratore solo agli agenti, non ai broker, i quali agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza dell’impresa. La clausola broker contenuta nelle condizioni di assicurazione non conferisce alcun potere rappresentativo, come espressamente confermato dal suo quarto comma. La titolarità passiva dell’obbligazione assicurativa resta in capo all’impresa assicuratrice.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, commi 1 e 2, 9, comma 1, lett. b), e 14, comma 1, del Decreto, è stata ritenuta assorbente rispetto a ogni valutazione sul merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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