Il sindacato del giudice amministrativo è solo confutatorio non sostitutivo (TAR Lazio n. 4510 del 11.03.2026)
La valutazione della commissione esaminatrice in sede di concorso notarile è manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi procedurali, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza o abnormità. Il parere pro veritate non è idoneo a confutare il giudizio della commissione.