Il sindacato del giudice amministrativo è solo confutatorio non sostitutivo (TAR Lazio n. 4510 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici in sede di concorso è di tipo confutatorio e non sostitutivo, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica che può essere censurato solo per vizi procedurali, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ovvero per abnormità del giudizio. Il giudizio della commissione è singolo e non comparativo, sicché la valutazione di legittimità deve investire il singolo elaborato e non può essere desunta da circostanze esterne, come il diverso trattamento riservato ad altri candidati. La produzione di un parere pro veritate redatto da un esperto è irrilevante ai fini della confutazione del giudizio della commissione, non essendo consentito al giudice sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo. La censura di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto, circostanza quasi mai verificabile in una procedura di valutazione senza risposta esatta certa.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso notarile bandito con d.d. 13 dicembre 2022 per n. 400 posti, veniva esclusa dal prosieguo della procedura per il riscontro di tre errori ostativi alla prosecuzione della correzione, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006, nel primo elaborato scritto relativo alla prova di diritto civile di atto inter vivos.
La commissione esaminatrice aveva rilevato la grave insufficienza dell’elaborato per mancata previsione dello strumento giuridico idoneo a tutelare l’acquirente, per la conferma della divisione nulla effettuata dal soggetto non indicato dalla traccia e per l’inadeguata garanzia predisposta contro l’azione di restituzione. La ricorrente impugnava gli atti di esclusione e, con successivi motivi aggiunti, la graduatoria conclusiva del concorso approvata con decreto 15 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che le valutazioni concorsuali della commissione esaminatrice sono espressione di un margine incomprimibile di discrezionalità tecnica, sindacabili solo ove si riscontrino vizi procedurali non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, ovvero violazioni dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Il Collegio ha poi escluso che possano trovare accoglimento le doglianze fondate su una asserita disparità di trattamento tra candidati, richiamando il principio per cui il giudizio della commissione è singolo e non comparativo, sicché la valutazione di legittimità è «interna» e non può desumersi da circostanze esterne all’elaborato. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento per cui la produzione di un parere pro veritate è irrilevante, spettando esclusivamente alla commissione la valutazione degli elaborati, fatto salvo il caso residuale dell’abnormità del giudizio.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto ragionevole la valutazione espressa dalla commissione: quanto all’errore ostativo sulla tutela dell’acquirente, il generico riferimento a una somma consegnata al notaio non è sufficiente a rendere il pubblico ufficiale depositario del prezzo, non essendo stato descritto un mezzo di pagamento intestato al notaio. La conferma della donazione nulla è stata correttamente censurata perché la traccia richiedeva che la dichiarazione di volontà fosse di altro soggetto, mentre la rinuncia all’azione di restituzione avrebbe dovuto essere limitata al bene oggetto di trasferimento e non estesa all’intero complesso dei beni.
Quanto agli errori non ostativi, il Collegio ha confermato la necessità del rispetto dell’ordine delle sottoscrizioni del sordomuto capace di leggere e scrivere, in coerenza con l’art. 57 l. not., e l’insufficienza della mera indicazione generica dei mezzi di pagamento. Il Tribunale ha infine chiarito che l’ipoteca, ai sensi dell’art. 2825 c.c., grava solo sul bene assegnato al condomino dopo la divisione e non può estendersi al bene acquistato dall’attore, né alla servitù.
Nota della Redazione
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