L’acquisto del bene pignorato e la legittimazione all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 2679 del 07.02.2026)
Il terzo che acquista l’immobile dopo la trascrizione del pignoramento non è legittimato all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ma deve proporre opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., in quanto l’alienazione è inefficace verso il creditore procedente ex art. 2913 cod. civ.