L’usucapione sui beni del fallimento è opponibile al curatore con la rivendica ex art. 103 l.fall. (Cass. civ. n. 11423 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore nelle forme dell’art. 103 l.fall., costituendo l’usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario. Tale acquisto, fondato su un fatto giuridico (possesso e decorso del tempo), è opponibile al curatore anche in assenza di un titolo trascritto in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento. La sentenza dichiarativa di fallimento non è idonea a interrompere il tempo ad usucapendum, che può essere interrotto solo da una domanda giudiziale di rilascio del bene o da una domanda petitoria, esperibile dal curatore. La domanda di rivendica ex art. 103 l.fall. è pertanto compatibile con il procedimento di formazione dello stato passivo.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva domanda di rivendica nel fallimento, asserendo di aver usucapito alcuni beni immobili acquisiti all’attivo per possesso ultraventennale. In via gradata, chiedeva l’accertamento della nullità o inefficacia del contratto di compravendita del 1996, deducendo la simulazione dell’atto, e l’ammissione al passivo di un credito per risarcimento danni o ingiustificato arricchimento. Il Giudice Delegato rigettava la domanda di rivendica, ammettendo solo parzialmente il credito. Il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’opposizione, ritenendo la domanda di usucapione inammissibile nel rito endoconcorsuale, la domanda di simulazione non provata e le altre domande infondate o prescritte.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, affronta la questione della proponibilità della domanda di usucapione nel giudizio di rivendica fallimentare. Il decreto impugnato si era fondato sul precedente di Cass., n. 12736/2021, secondo cui l’usucapione non potrebbe essere opposta al curatore, difettando un titolo di acquisto trascritto prima del fallimento e per l’inidoneità del procedimento a trattare accertamenti complessi.
La Corte ritiene di dover superare tale orientamento. L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che prescinde dalla continuità delle trascrizioni. La preesistenza della trascrizione del titolo è un presupposto che attiene agli acquisti a titolo derivativo, come chiarito dagli artt. 2913 cod. civ. e 45 l.fall., ma non trova applicazione per l’usucapente, il cui acquisto non dipende da un rapporto con il precedente titolare. Tale principio opera anche in sede di esecuzione forzata, dove l’opposizione di terzo può veicolare pretese impeditive.
La Corte esclude che gli artt. 42 e 45 l.fall. ostino all’opponibilità dell’usucapione al curatore, poiché essi regolano il vincolo di indisponibilità sui beni e l’opponibilità di atti, non di fatti giuridici come il possesso. La sentenza dichiarativa di fallimento, inoltre, non è idonea a interrompere il decorso del tempo ad usucapendum, il quale può essere interrotto solo da una domanda giudiziale proposta dal curatore.
Quanto alla compatibilità processuale, la Suprema Corte afferma che l’azione di accertamento della proprietà fondata su un acquisto a titolo originario non è incompatibile con il procedimento di formazione dello stato passivo. Il venir meno della deroga alla competenza funzionale per le azioni reali immobiliari, eliminata dalla riforma del d.lgs. n. 5/2006, consente di attrarre la domanda nel rito di cui all’art. 103 l.fall. Il giudice delegato può inoltre disporre atti di istruzione, compatibilmente con le esigenze di speditezza, e le prove possono comunque essere acquisite nel successivo giudizio di opposizione.
In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, enunciando il principio di diritto di cui alla massima.
Nota della Redazione
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