L’acquisto del bene pignorato e la legittimazione all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 2679 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che, in pendenza di esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dovendo invece esperire l’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. L’alienazione successiva al pignoramento è, infatti, inefficace verso il creditore procedente e i creditori intervenuti ai sensi dell’art. 2913 cod. civ. Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile compiuto dal terzo nel corso della procedura in conformità alle regole che la disciplinano, salvo che sia dimostrata la collusione con il creditore procedente.

Il Fatto

Un soggetto, condannato in sede penale al pagamento di una provvisionale in favore di un Comune, vedeva sottoposti a pignoramento immobiliare alcuni propri beni. L’esecutato proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, deducendo la caducazione del titolo esecutivo a seguito dell’assoluzione in appello per uno dei reati contestati e l’incertezza assoluta dei beni pignorati. Nel giudizio interveniva una società, poi acquirente di parte dei beni, aderendo alle domande dell’opponente. Rigettata l’opposizione in primo grado e confermata la decisione in appello, l’esecutato e la società acquirente proponevano ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Con riferimento al motivo concernente la legittimazione attiva della società acquirente, la Corte ha affermato un principio consolidato: il terzo che acquista il bene dopo la trascrizione del pignoramento non può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., poiché l’atto di alienazione è inefficace nei confronti del creditore procedente. Tale soggetto non succede nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione e la sua tutela va esercitata tramite l’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., per far valere l’eventuale inesistenza o nullità della trascrizione.

In ordine alla dedotta caducazione del titolo esecutivo, la Corte ha precisato che l’accertamento sopravvenuto dell’inesistenza del titolo non determina il venir meno dell’acquisto dell’immobile effettuato dal terzo nel corso della procedura espropriativa, purché ciò sia avvenuto in conformità alle regole che la disciplinano. Solo la dimostrazione della collusione del terzo con il creditore procedente potrebbe condurre a una diversa conclusione, residuando in tal caso al debitore il diritto di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento del danno.

Quanto alla dedotta nullità del pignoramento per incertezza assoluta dei beni, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non aver investito la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato il vizio come formale, da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi. La Corte ha inoltre rilevato che i beni erano stati correttamente identificati e che la modifica dell’ambito territoriale del Comune, intervenuta per effetto di leggi regionali, non poteva incidere sulla loro precisa individuazione.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2913 c.c.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 2913 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *