L’uso dell’impianto non collaudato equivale ad accettazione dell’opera (Cass. civ. Sez. 2 n. 22505 del 30.06.2026)
La clausola contrattuale che equipara l’uso dell’impianto, ancorché non collaudato, all’accettazione dell’opera è valida, non derogando all’art. 1665 c.c. In caso di “doppia conforme”, il ricorso ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.