La motivazione apparente che non intercetta l’eccezione di decadenza contrattuale (Cass. civ. Sez. 2 n. 14936 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Configura motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza che, investita di un’eccezione di decadenza dalla garanzia contrattuale fondata su una specifica clausola che preclude l’operatività della garanzia in caso di intervento diretto del committente sul bene, disattenda l’eccezione esaminandola esclusivamente sotto il profilo della tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., senza confrontarsi con il distinto e autonomo fatto storico allegato dalla parte. L’omessa pronuncia e il vizio di motivazione sono figure patologiche ontologicamente distinte: la prima ricorre quando il giudice non esercita affatto il potere-dovere decisorio su una domanda o eccezione ritualmente introdotta; la seconda presuppone che la decisione sia stata resa ma senza un apparato argomentativo che renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito. L’accoglimento del motivo di ricorso per motivazione apparente comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
Una società committente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatrice per il saldo del corrispettivo di una riparazione di un motore industriale, deducendo l’infondatezza della pretesa e chiedendo l’eliminazione dei vizi ovvero la riduzione del prezzo per la negligente esecuzione delle riparazioni. L’appaltatrice resisteva eccependo l’intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi dell’appalto, ai sensi dell’art. 4 delle condizioni generali di contratto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione. In sede di appello, la Corte territoriale accoglieva la domanda riconvenzionale della committente, riducendo il corrispettivo, e disattendeva l’eccezione preliminare di decadenza, ritenendola infondata in quanto la garanzia era stata prestata per sei mesi e non emergeva prova dell’accettazione dell’opera ex art. 1665 c.c. Avverso tale sentenza l’appaltatrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente in relazione all’eccezione di decadenza fondata sull’intervento diretto e non autorizzato del committente sul bene riparato, previsto dall’art. 4.4 delle condizioni generali di contratto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che la medesima censura non può essere ricondotta simultaneamente all’omessa pronuncia e al vizio di motivazione, trattandosi di figure patologiche ontologicamente distinte, richiamando l’indirizzo di Sez. 5, n. 27551/2024. Nel caso di specie, il vizio è stato sussunto nell’ambito della motivazione apparente, poiché la Corte territoriale aveva formalmente preso in esame l’eccezione, ma l’aveva disattesa con argomentazioni che non intercettavano il nucleo effettivo della deduzione difensiva.
La censura, infatti, non era incentrata sulla tardività della denuncia dei vizi ai sensi dell’art. 1667 c.c., bensì sulla distinta causa pattizia di inoperatività della garanzia prevista dall’art. 4.4 delle condizioni generali di contratto, collegata all’intervento diretto del cliente sul bene riparato. La ricorrente aveva dedotto che la committente, prima di consentire qualsiasi intervento correttivo, aveva autonomamente sostituito i ventilatori di raffreddamento del motore, circostanza emergente dalla missiva del 10 settembre 2015 e ammessa nel controricorso. Si trattava di un fatto non meramente collaterale ma potenzialmente decisivo, direttamente incidente sul presupposto di operatività della garanzia convenzionale.
La sentenza impugnata, pur richiamando la comunicazione, l’aveva valorizzata unicamente quale riscontro della tempestività della contestazione del surriscaldamento, senza confrontarsi con il diverso segmento contenutistico del medesimo documento concernente l’intervento autonomo della committente sul sistema di raffreddamento. La Corte ha quindi ritenuto che la motivazione si risolvesse in un apparato solo formalmente giustificativo, sostituendo al tema realmente controverso una questione estranea all’effettivo perimetro della devoluzione, con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ha altresì escluso che la carenza potesse essere superata dal riferimento alla mancanza di prova dell’accettazione dell’opera ex art. 1665 c.c., rilevando che la questione dell’accettazione non era sovrapponibile al distinto meccanismo convenzionale di decadenza e non spiegava perché l’intervento autonomo del committente, ove accertato, non fosse idoneo a determinare l’inoperatività della garanzia. L’omissione assumeva carattere decisivo anche alla luce delle conclusioni della c.t.u., che aveva attribuito il surriscaldamento anche alla carente ventilazione dovuta a interventi autonomi della committente.
La Corte ha pertanto accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti i restanti e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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