L’uso dell’impianto non collaudato equivale ad accettazione dell’opera (Cass. civ. Sez. 2 n. 22505 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, è valida la clausola contrattuale che equipara l’uso dell’impianto da parte del committente, ancorché non collaudato, all’accettazione dell’opera, determinando la decorrenza dei termini di pagamento del corrispettivo residuo. Tale previsione non contrasta con l’art. 1665 cod. civ., essendo le relative disposizioni derogabili dalla volontà delle parti. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale, non già quando si deduca un mero malgoverno del prudente apprezzamento. In caso di c.d. “doppia conforme”, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile ove non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità.

Il Fatto

A seguito del decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatrice per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo di un appalto per la costruzione di un magazzino automatizzato, la committente proponeva opposizione, deducendo la mancata esecuzione del collaudo, vizi della struttura e il mancato raggiungimento del regime di produzione contrattualmente previsto, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava l’opposizione e accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l’appaltatrice al pagamento di una somma per i vizi della costruzione. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso principale, dichiarandone l’infondatezza o l’inammissibilità. In ordine alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio per la mancata partecipazione del consulente di parte alle operazioni peritali successive, la Corte ha richiamato il principio per cui l’obbligo di comunicazione dell’inizio delle operazioni non sussiste per le indagini successive, gravando sulle parti l’onere di informarsi sul prosieguo. Ha precisato che la nullità può configurarsi solo in caso di concreto pregiudizio al diritto di difesa, escluso nella specie dal giudice di merito con accertamento non specificamente censurato.

Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte ha chiarito che l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all’interpretazione della clausola contrattuale sull’esonero da responsabilità per i vizi dell’opera, trattandosi di clausola riferita alla sola responsabilità extracontrattuale per danni a cose e persone.

In relazione al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il motivo concernente la mancata verificazione della condizione sospensiva del “collaudo favorevole”, valorizzando l’accertamento in fatto della clausola contrattuale che equipara l’uso dell’impianto all’accettazione dell’opera. Ha precisato che l’art. 1665 cod. civ. è derogabile e che l’utilizzo dell’impianto per due campagne commerciali era stato accertato in termini non censurabili in sede di legittimità. Ha dichiarato l’inammissibilità degli altri motivi, in quanto non censuranti la ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, ovvero volti a ottenere una diversa ricognizione della fattispecie concreta, senza allegare la violazione di specifiche regole di valutazione della prova nei termini consentiti dalle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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