Concordato in continuità: l’omologazione forzata è possibile anche con il voto di una sola classe (Cass. civ. Sez. 1 n. 7663 del 30.03.2026)
La locuzione “in mancanza” di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. si riferisce alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi e non alla presenza di una classe di creditori privilegiati, rendendo legittima l’omologazione forzosa anche con il voto favorevole di una sola classe che subisce un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione.