La classe dei creditori integralmente soddisfatti non è “interessata” ai fini del cram down: rimessione alla CGUE (Cass. civ. Sez. I n. 15593 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’adesione forzosa del voto negativo o del non voto dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, prevista dall’art. 88, comma 2-bis, CCII nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 136/2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità di cui all’art. 112, comma 2, CCII, non potendosi pervenire a tale commistione per via di interpretazione analogica. La classe di creditori che può garantire l’approvazione “a minoranza” del concordato in continuità, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, CCII, deve essere formata da creditori muniti di privilegio, ai quali sia stato offerto un pagamento non integrale e che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. L’apporto di finanza esterna, in quanto non generato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa, non è ricompreso nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell’individuazione della classe che ha espresso il sostegno al concordato. La classe privilegiata cui viene offerto l’integrale pagamento, anche oltre il termine di 180 giorni dall’omologa, non assume la qualità di “classe di parti interessate” o di “parti che subiscono un pregiudizio”; su tale ultima conclusione la questione è rimessa alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.

Il Fatto

La società, a seguito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata dall’agente della riscossione, proponeva ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con riserva, depositando un piano in continuità diretta con formazione di sei classi e una proposta di transazione fiscale e previdenziale. La proposta otteneva il voto favorevole di tre classi, mentre le altre tre votavano negativamente o non votavano. Il Tribunale, qualificato il concordato come in continuità aziendale, riteneva inapplicabile l’art. 88, comma 2-bis, CCII e, non ricorrendo i presupposti per l’omologa ex art. 112, comma 2, CCII, dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale. La Corte d’Appello respingeva il reclamo, escludendo che la classe di creditori chirografari e quelle dei privilegiati integralmente soddisfatti potessero costituire la classe “interessata” abilitata all’approvazione del concordato a minoranza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminando i motivi di ricorso in via non definitiva, ritiene che il primo motivo non meriti accoglimento: l’omologazione forzosa del voto dei creditori pubblici, di cui all’art. 88, comma 2-bis, CCII, costituisce norma eccezionale che, nella formulazione ratione temporis applicabile, non può essere estesa al concordato in continuità aziendale. Il Collegio valorizza il dato letterale del richiamo all’art. 109, comma 1, CCII e la circostanza che solo il correttivo ter (d.lgs. n. 136/2024) abbia espressamente previsto l’intersezione tra i due istituti, sia pure con la regola del voto espresso per la classe minoritaria decisiva.

Quanto alla composizione della classe abilitata a sostenere la ristrutturazione trasversale, la Corte ritiene che la seconda parte dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, richiamando la “graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”, imponga di individuarla tra i creditori privilegiati parzialmente soddisfatti. I creditori chirografari, estranei alla graduazione dei privilegi, e quelli integralmente soddisfatti, perché non incisi dalla proposta, non possono assicurare il “sostegno minimo” richiesto dalla norma. Tale conclusione è coerente con la relativa priority rule e con la necessità di evitare esiti applicativi incongrui rispetto alla prima parte della medesima disposizione.

Nondimeno, con riguardo alla qualificazione della classe di creditori privilegiati integralmente soddisfatti ma con pagamento dilazionato, il Collegio ravvisa un dubbio interpretativo sulla compatibilità della norma interna con l’art. 11, paragrafo 1, lett. b), punto ii), della Direttiva (UE) 2019/1023. La nozione eurounitaria di “pregiudizio”, come riduzione del valore del credito, potrebbe infatti includere anche l’incidenza del fattore temporale della dilazione. Non ricorrendo i presupposti dell’acte clair né dell’acte éclairé, la Corte rimette la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sospendendo il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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