Concordato in continuità: l’omologazione forzata è possibile anche con il voto di una sola classe (Cass. civ. Sez. 1 n. 7663 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, la locuzione “in mancanza” di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., nel testo applicabile ratione temporis, deve essere riferita alla mancata approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi e non già alla mancanza, all’interno di tale maggioranza, di una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione. L’approvazione da parte di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione è, pertanto, alternativa rispetto all’approvazione da parte della maggioranza delle classi e non un suo requisito aggiuntivo. Tale conclusione è imposta dall’art. 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE 1023/2019, di cui la norma interna costituisce attuazione, ed è stata confermata dalla riformulazione introdotta dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 136/2024, il quale espressamente prevede l’omologazione “in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi”. La norma non richiede, inoltre, la meritevolezza soggettiva del debitore che propone il concordato, potendo rilevare esclusivamente il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o l’esposizione di passività inesistenti ai sensi dell’art. 106 c.c.i.i..
Il Fatto
La società proponente aveva chiesto al tribunale l’omologazione forzata del concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell’art. 112, commi 1 e 2, c.c.i.i., a fronte del mancato raggiungimento della maggioranza delle classi. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che, in mancanza di approvazione da parte della maggioranza delle classi, l’omologazione fosse comunque subordinata al voto favorevole di una maggioranza di creditori e che non fosse sufficiente l’approvazione di una sola classe di creditori privilegiati. La Corte d’appello, adita in sede di reclamo, aveva invece accolto la domanda, ritenendo che l’approvazione da parte di una sola classe di creditori, trattati in modo deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, fosse condizione sufficiente per l’omologazione. Avverso tale decreto l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione della società controricorrente, secondo cui il procedimento sarebbe stato assoggettato alla formulazione dell’art. 112, comma 2, c.c.i.i. introdotta dal d.lgs. n. 136/2024. L’eccezione è stata respinta: l’art. 8 del d.l. n. 178/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 4/2025, interpretando l’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136/2024, ha escluso che l’applicazione retroattiva delle nuove norme possa travolgere i provvedimenti già adottati, la cui legittimità va valutata alla stregua delle norme vigenti al momento della loro adozione.
Nel merito, la Corte ha affrontato la questione centrale dell’interpretazione dell’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. nel testo originario, che richiede, per l’omologazione, che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, “purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. Il contrasto interpretativo riguardava il riferimento della locuzione “in mancanza”: se alla presenza di una classe privilegiata all’interno della maggioranza (interpretazione sostenuta dall’Agenzia) ovvero alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi.
La Corte ha ritenuto preferibile la prima ricostruzione, secondo cui l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori è alternativa rispetto all’approvazione della maggioranza delle classi. Depongono in tal senso, da un lato, la struttura e la punteggiatura dell’art. 11, comma 1, lett. b), Direttiva UE 1023/2019, che contempla l’ipotesi sub ii) per l’ipotesi in cui il piano non sia stato approvato dalla maggioranza delle classi, come chiarito anche dal considerando n. 54; dall’altro, la successiva riformulazione dell’art. 112, comma 2, c.c.i.i. ad opera del d.lgs. n. 136/2024, che ha espressamente previsto l’omologazione “in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi”. Il decreto impugnato si è quindi attenuto a tali principi.
La Corte ha dichiarato inammissibile il profilo del primo motivo con cui l’Agenzia aveva contestato che la classe consenziente non fosse quella sacrificata, rilevando che la ricorrente aveva omesso di illustrare con la necessaria specificità, come richiesto dall’art. 366, n. 4, c.p.c., le ragioni per cui la classe avrebbe dovuto ricevere, in applicazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione, una somma superiore a quella offerta dalla proposta che pure aveva approvato.
Sono stati infine rigettati il secondo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 106 e 4 c.c.i.i.. La Corte ha precisato che l’art. 112, comma 1, c.c.i.i. richiede esclusivamente che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati, senza imporre una valutazione di meritevolezza soggettiva del debitore, che può rilevare solo per il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, non emergenti nel caso di specie, o per l’esposizione di passività inesistenti, non riconducibile alla mera denuncia di debiti tributari esistenti ma rimasti inadempiuti.
Nota della Redazione
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