Cram down fiscale non applicabile al concordato in continuità prima del d.lgs. n. 136/2024 (Cass. civ. Sez. I n. 22241 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’adesione forzosa del voto negativo dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, prevista dall’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. nella formulazione vigente sino all’entrata in vigore dell’art. 21 del d.lgs. n. 136/2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112, comma 2, c.c.i.i. Tale norma non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1, c.c.i.i., ovverosia delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato liquidatorio.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto, innanzi al tribunale di Pavia, un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, che non era stato approvato con il voto favorevole in tutte le classi. La proponente aveva quindi chiesto l’omologazione del concordato in base al combinato disposto degli artt. 88, 109, comma 5, e 112, comma 2, c.c.i.i., sostenendo che, attraverso l’applicazione del cram down fiscale previsto dall’art. 88 c.c.i.i., sarebbe stata raggiunta la maggioranza delle classi e che la proposta di soddisfacimento dei creditori era più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

L’Agenzia delle entrate aveva proposto opposizione all’omologazione, deducendo che l’omologazione forzosa era applicabile, secondo la normativa vigente ratione temporis, unicamente al concordato liquidatorio e non anche a quello in continuità. Il tribunale aveva accolto la domanda di omologazione, ma la corte d’appello, adita dall’Agenzia, aveva respinto il reclamo condividendo l’interpretazione poi seguita dal legislatore del cd. correttivo, che aveva esteso il cram down fiscale al concordato in continuità. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 109 e 112 c.c.i.i., nella versione applicabile ratione temporis, in combinato disposto con l’art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 136/2024. La questione centrale riguardava l’applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità aziendale nel regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024.

La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la disciplina dell’adesione forzosa del voto negativo dell’amministrazione finanziaria, prevista dall’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. nella formulazione vigente sino all’entrata in vigore dell’art. 21 del d.lgs. n. 136/2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112, comma 2, c.c.i.i. La norma, infatti, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali.

La Corte ha precisato che tale possibilità è prevista soltanto “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1”, ovverosia delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato liquidatorio. Ne consegue che, in una procedura assoggettata alla normativa in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del citato testo normativo, l’omologazione forzosa è applicabile soltanto se si tratta di concordato preventivo liquidatorio, non anche se il concordato è in continuità.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Milano, in differente composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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