La produzione documentale in appello tributario ante riforma prescinde dall’imputabilità della mancata esibizione in primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 18698 del 09.06.2026)
In materia di contenzioso tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo antecedente al d.lgs. n. 220/2023, consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti, a prescindere dalla prova della non imputabilità dell’omesso deposito in primo grado.