La produzione documentale in appello tributario ante riforma prescinde dall’imputabilità della mancata esibizione in primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 18698 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di appello, la disciplina dettata dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ratione temporis applicabile, consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, indipendentemente dalla circostanza che la mancata produzione nel grado precedente sia stata determinata da causa non imputabile. La produzione deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 61 del medesimo decreto. Il potere di differimento dell’udienza di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 546/1992 costituisce facoltà del giudice, esercitabile su istanza motivata di parte, e non già un obbligo. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, con l’indicazione delle norme assunte violate e delle specifiche argomentazioni giuridiche contrastanti, non essendo sufficiente una prospettazione generica.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa all’anno 2005, deducendo il difetto di notifica della cartella stessa e la prescrizione quinquennale del credito, non essendo stato notificato l’avviso di accertamento prodromico. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la cartella in assenza di prova dell’esistenza dell’atto impositivo, assorbiti gli ulteriori profili.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata a mani proprie in data 30.06.2010. La contribuente si costituiva eccependo l’irregolarità dell’avviso di ricevimento e l’illegittimità della produzione documentale ai sensi dell’art. 345 c.p.c. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, ritenendo sussistente la prova della notifica e tempestivo il deposito della relata ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022 e valorizzando l’interpretazione elastica dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., che non impone l’integrale trascrizione degli atti ma la puntuale indicazione del loro contenuto, superando letture meramente formalistiche.
Nel merito, il primo motivo è rigettato. La Corte chiarisce che la materia è regolata dall’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nella versione antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023 — richiamando la sentenza Corte cost. n. 36/2025 — non operando, nel grado di appello del giudizio tributario, la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., in virtù del principio di specialità. La norma consentiva quindi la produzione di nuovi documenti anche preesistenti, senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito in primo grado, purché avvenisse nei termini di cui all’art. 32 del decreto. Nel caso di specie la notifica era stata allegata all’atto di appello e depositata tempestivamente.
Il secondo motivo è infondato: il differimento dell’udienza ex art. 34 del d.lgs. n. 546/1992 è una facoltà del giudice, non un obbligo, esercitabile su istanza motivata di parte. Dal verbale di udienza non risultava un’espressa richiesta di differimento, ma soltanto una riserva di querela di falso, senza che la parte avesse dato conto della successiva proposizione e dell’esito del giudizio incidentale.
Il terzo motivo è inammissibile per la genericità della censura relativa alla mancata indicazione delle parti del giudizio di primo grado, non avendo la ricorrente precisato la natura della violazione né la posizione processuale di Equitalia. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso