Cancellazione della società e contraddittorio con l’incorporante: onere di attivazione in capo all’Agenzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 16497 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’appello dell’Amministrazione finanziaria che si limiti a ribadire le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento annullato in primo grado assolve l’onere di specificità previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. In tema di accertamento successivo alla cancellazione della società incorporata, l’Agenzia delle entrate deve dimostrare di aver attivato il contraddittorio procedimentale nei confronti della società incorporante, assicurando a quest’ultima l’effettiva conoscibilità del contenuto del PVC; il giudice di merito è tenuto a verificare se l’invito a comparire e la motivazione dell’avviso abbiano superato la mancata conoscenza del processo verbale di constatazione notificato alla società cancellata. L’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nel testo antecedente alla novella del d.lgs. n. 220/2023, consente la produzione di nuovi documenti in appello senza limiti, prevalendo sull’art. 345, terzo comma, c.p.c..

Il Fatto

La società ricorrente, incorporante di una società cancellata dal registro delle imprese, impugnava un avviso di accertamento Ires, Iva e Irap relativo all’anno d’imposta 2011. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo e ammissibile la produzione documentale in appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rilevando che la parte aveva legittimamente concentrato le proprie censure su questioni processuali e di validità formale dell’avviso, potenzialmente idonee a condurre a un esito favorevole.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura concernente la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Richiamando un costante orientamento, ha affermato che l’appello dell’Amministrazione che riproponga le stesse argomentazioni della difesa di primo grado assolve l’onere di specificità, citando Cass. n. 4646/2025, Cass. n. 6309/2022, Cass. n. 7369/2017.

Il secondo motivo è stato invece accolto: la CTR non aveva esaminato se l’invito a comparire rivolto all’incorporante e il contenuto dell’avviso di accertamento avessero effettivamente superato la mancata conoscenza del PVC, notificato alla società cancellata e non allegato all’avviso, con conseguente violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente indicato gli elementi rilevanti ai fini della notifica dell’invito a comparire. Il quarto motivo è stato infine ritenuto manifestamente infondato, in quanto l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis, consente la libera produzione di documenti in appello, senza la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 345 c.p.c.

Tutte le 793 sentenze sull'art. 345 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *