Immagine di firma non vale come sottoscrizione della domanda di contributo (TAR Lazio n. 2940 del 16.02.2026)
L’apposizione dell’immagine scansionata della firma autografa non integra alcuna delle modalità di sottoscrizione previste dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e rende la domanda inammissibile, né è consentito il soccorso istruttorio per recuperare un elemento essenziale mancante ab origine.