Immagine di firma scansionata non vale come sottoscrizione della domanda (TAR Lazio n. 2936 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione apposta su una domanda di ammissione a finanziamento mediante la mera immagine di firma, ossia la duplicazione digitale di una firma autografa già formata aliunde, non è equipollente alla sottoscrizione autografa, né alla firma digitale, e non soddisfa i requisiti di validità delle istanze trasmesse per via telematica. L’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, richiamato dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, ammette come forme equipollenti la sottoscrizione digitale, quella analogica accompagnata dalla copia del documento di identità e la trasmissione da domicilio digitale: l’apposizione dell’immagine scansionata non rientra in alcuna di esse. La sottoscrizione mancante ab origine costituisce difetto di un elemento essenziale, non un’irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio. La legittimità della determinazione plurimotivata resiste all’impugnazione quando risulti fondato anche uno solo dei motivi indicati.
Il Fatto
La ricorrente è un’organizzazione attiva nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, operante in ambito nazionale e internazionale. In data 29 settembre 2023 ha presentato, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 76/1998, istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere un contributo a valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2023, a sostegno di un progetto dedicato ai minori stranieri non accompagnati.
Con nota del 12 aprile 2024 l’Amministrazione ha notificato il preavviso di rigetto, rilevando che gli allegati obbligatori recavano mere immagini di firma, prive di valore legale. La ricorrente ha contestato la rilievo e ha trasmesso nuovamente gli allegati con firma autografa, ma l’Amministrazione ha confermato il diniego. Di qui l’impugnazione degli atti presupposti e, con motivi aggiunti, del D.P.C.M. di ripartizione della quota per l’annualità 2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo della quota otto per mille a diretta gestione statale, richiamando gli artt. 47, 48 e 49 della legge n. 222 del 1985 e il D.P.R. n. 76/1998, che prescrive la presentazione delle istanze entro il termine perentorio del 30 settembre secondo la modulistica approvata, a pena di esclusione.
La questione centrale è se la sottoscrizione apposta mediante immagine di firma possa ritenersi valida. Per immagine di firma il Collegio intende l’immagine digitale di una firma autografa, ottenuta per scansione di un documento cartaceo. Tale modalità, osserva il Tribunale, non attesta la certa riferibilità della domanda al soggetto che l’ha sottoscritta.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR distingue la duplicazione dell’immagine della firma dalla firma digitale e dalla firma autografa accompagnata dal documento di identità. L’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 ammette come forme equipollenti la sottoscrizione digitale, quella analogica con copia del documento d’identità e la trasmissione da domicilio digitale censito nei pubblici elenchi. Fuori da queste ipotesi resta proprio la firma scansionata e applicata in calce all’istanza.
La conclusione è coerente con l’esigenza di sottoscrizione ripetutamente richiamata dalle Linee Guida per l’annualità considerata, che prescrivono la firma del legale rappresentante e del responsabile tecnico sugli allegati obbligatori. Il Tribunale esclude altresì che possa trovare spazio il soccorso istruttorio, non versandosi in ipotesi di mera irregolarità formale, ma nella mancanza ab origine di un elemento essenziale.
Quanto agli ulteriori profili di censura, il Collegio richiama il principio per cui, a fronte di atti plurimotivati, la legittimità della determinazione accede alla legittimità di uno solo dei motivi indicati. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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