Immagine di firma non vale come sottoscrizione della domanda di contributo (TAR Lazio n. 2940 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’apposizione in calce alla domanda dell’immagine digitale di una firma autografa, ottenuta per scansione, non integra alcuna delle modalità di sottoscrizione previste dal combinato disposto degli art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, perché non attesta la certa riferibilità dell’istanza al soggetto che la presenta. La modalità analogica e quella digitale sono tra loro equipollenti, ma l’equipollenza non si estende alla mera riproduzione per immagine di una sottoscrizione formata altrove. Ne consegue la legittimità dell’esclusione dalla procedura di riparto della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, nonché l’impossibilità di sanare ex post mediante soccorso istruttorio la mancanza di un elemento essenziale difettante ab origine.

Il Fatto

Una associazione attiva in progetti di cooperazione internazionale presenta, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 76/1998, istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere un contributo sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale, categoria «Fame nel mondo», per un progetto di sostegno alimentare in Bolivia. L’amministrazione notifica un preavviso di rigetto fondato su due ordini di ragioni: il superamento del limite di domande consentite e l’irregolarità delle firme apposte sugli allegati obbligatori.

La ricorrente replica di essere ente autonomo e distinto rispetto all’altra compagine ritenuta collegata, di avvalersi di un ufficio progetti interno e di avere trasmesso i moduli con firma in formato immagine, chiedendo l’attivazione del soccorso istruttorio. Proposto il ricorso e poi motivi aggiunti avverso il D.P.C.M. di riparto, la causa giunge alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo sulla quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, richiamando gli artt. 47, 48 e 49 della legge n. 222 del 1985 e il D.P.R. n. 76/1998. La presenta domanda deve essere redatta secondo la modulistica prescritta, la cui allegazione è imposta a pena di esclusione, e le Linee Guida richiedono espressamente la sottoscrizione della domanda e degli allegati.

Il punto centrale è la qualificazione della «immagine di firma». Il Collegio la definisce come l’immagine digitale di una firma autografa, ottenuta per digitalizzazione di un documento cartaceo firmato manualmente. Si tratta di una riproduzione, non di una sottoscrizione: la firma è stata apposta altrove e poi trasferita sul modulo.

La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui la duplicazione per immagine della firma proveniente da altro documento rende incerta l’imputabilità della dichiarazione al suo asserito autore. Dà atto dell’orientamento del giudice d’appello che riconosce piena equipollenza tra modalità analogica e digitale, in forza dell’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale, ma precisa che tale equivalenza presuppone pur sempre una sottoscrizione: digitale, oppure autografa accompagnata dalla copia del documento d’identità, oppure trasmessa da domicilio digitale.

L’immagine di firma non rientra in nessuna di queste ipotesi: non è firma digitale, non è firma autografa con documento allegato, non è invio da casella certificata censita. Il Collegio richiama sul punto una recente pronuncia della Sez. V del Cons. Stato che ammette le sole forme equipollenti espressamente previste.

Quanto al soccorso istruttorio, il Tribunale lo esclude: non si versa in una mera irregolarità formale sanabile, ma nella necessità di recuperare ex post un elemento essenziale mancante fin dall’origine, benché chiaramente richiesto.

Accertata la legittimità del motivo sull’irregolarità della sottoscrizione, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame degli ulteriori profili, in applicazione del principio per cui, a fronte di atti plurimotivati, la legittimità della determinazione riposa sulla legittimità di uno solo dei motivi. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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