Rinuncia al ricorso e definizione agevolata: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 146 del 06.01.2025)
La rinuncia al ricorso è atto unilaterale non accettizio e non richiede l’accettazione della controparte. Nella specie si applica il nuovo art. 390, terzo comma, c.p.c., che non prevede la notifica alle parti costituite, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese.