Rinuncia al ricorso e definizione agevolata: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 146 del 06.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, corredata da specifica procura, costituisce atto unilaterale non accettizio e non richiede, per la sua operatività, l’accettazione della controparte. Nella specie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., come introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, che non prevede la notifica della rinuncia alle parti costituite. Preso atto della rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di misura di natura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

La controversia aveva ad oggetto una cartella di pagamento con cui l’Agente della riscossione aveva richiesto alla contribuente il versamento di 30.236,67 €, a seguito di avviso di rettifica emesso dall’Amministrazione finanziaria a titolo di maggiori oneri per imposta di successione, INVIM e imposte ipo-catastali.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l’appello principale dell’Amministrazione e respinto quello incidentale della contribuente. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Nelle more del giudizio ha rappresentato di aver richiesto la definizione agevolata della lite e di non avere più interesse, rinunciando al giudizio e chiedendo la dichiarazione di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’atto di rinuncia. Esso, essendo corredato da specifica procura, ha natura di atto unilaterale non accettizio: non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte. Sul punto il Collegio richiama la propria giurisprudenza, citando Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921.

Il secondo passaggio riguarda il regime applicabile ratione temporis. Nella fattispecie opera la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197. La norma novellata non contempla più la notifica della rinuncia alle parti costituite. Cadono, dunque, gli oneri di comunicazione che caratterizzavano la disciplina previgente.

Su queste premesse la Corte prende atto dell’intervenuta rinuncia e dichiara l’estinzione del processo. La definizione della lite in via agevolata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

Da ultimo, il Collegio esclude che sussistano i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Si tratta di misura di natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, che impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Sul punto vengono richiamate Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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