Rinuncia al ricorso e rottamazione-quater estinzione subordinata al perfezionamento della definizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24274 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, motivato dall’adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione-quater, vale comunque quale rinuncia ex art. 390 c.p.c., non essendo richiesta l’accettazione della controparte. La declaratoria di estinzione d’ufficio del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197/2022 postula, invece, la prova dell’effettivo perfezionamento della definizione, che si realizza – per effetto dell’interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025 – con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione per rinuncia determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, il cui esito presuppone l’accoglimento del ricorso principale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva respinto il gravame proposto da un avvocato nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali non versati alla Cassa per gli anni dal 2007 al 2013.
Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando l’applicazione del termine decennale di prescrizione introdotto dall’art. 66 della l. n. 247/2012 e la limitazione della procedura di sgravio in autotutela alle sole entrate erariali. La Cassa Forense ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato volto a ottenere la condanna del professionista al pagamento degli importi iscritti a ruolo e al risarcimento dei danni. Prima dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, rappresentando di aver aderito alla rottamazione-quater.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’atto di rinuncia, sebbene motivato dall’istanza di definizione agevolata, non è assistito dalla produzione dei documenti idonei a dimostrare l’effettivo perfezionamento della rottamazione. Richiama l’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025, che, in interpretazione autentica, condiziona l’estinzione d’ufficio alla presentazione della dichiarazione di adesione, della comunicazione delle somme dovute e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata, in linea con le Sezioni Unite n. 5889 del 2026.
Tuttavia, la mancata prova del perfezionamento non priva di effetti l’atto, che per il suo tenore testuale e per l’assenza di necessità di accettazione deve valere quale rinuncia ex art. 390 c.p.c., richiamando i precedenti di Cass. n. 10140 del 2020, Cass. n. 3971 del 2015 e Cass. n. 9857 del 2011.
Quanto al ricorso incidentale condizionato della Cassa Forense, l’estinzione del giudizio sul ricorso principale per rinuncia determina la carenza di interesse alla sua decisione, poiché l’esito di tale impugnazione presuppone l’accoglimento del ricorso principale, ormai escluso.
In mancanza di accettazione della rinuncia, la Corte provvede sulle spese ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., disponendone l’integrale compensazione per la novità delle questioni prospettate e per l’inammissibilità del ricorso incidentale, essendo la Cassa parte risultata vittoriosa nel merito. La pronuncia di estinzione, infine, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, riservato alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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Nota della Redazione
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