Fondo risorse decentrate delle unioni di comuni e lacuna legis (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 280 del 16.09.2025)
L’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025 si applica solo a comuni, province, città metropolitane e regioni, non alle unioni di comuni. La lacuna non è colmabile in via interpretativa né analogica, ma solo dal legislatore.