Linee guida e questionario per la relazione dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2026-2028 (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 7 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Linee guida e il questionario per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali sul bilancio di previsione 2026-2028, adottati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, costituiscono quadro di riferimento unitario per l’attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti e strumento di supporto alla programmazione finanziaria degli enti. Il questionario è orientato a verificare la sostenibilità delle previsioni, il rispetto degli equilibri di bilancio ex art. 162 TUEL e del saldo non negativo tra entrate e spese di competenza finanziaria, nonché la corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile. Particolare attenzione è dedicata alla verifica della coerenza degli stanziamenti con gli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, alla corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e alla programmazione del fondo pluriennale vincolato, la cui valorizzazione non può essere rinviata ad assestamento o rendiconto. Lo stanziamento di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, TUEL, costituisce limite effettivo alla capacità di assumere impegni, sicché la programmazione deve assicurare coerenza tra previsioni di cassa e Piano annuale dei flussi di cassa.
Il Fatto
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti adotta, in attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, le nuove Linee guida e il questionario per la relazione dell’organo di revisione dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul bilancio di previsione 2026-2028. La deliberazione interviene con considerevole anticipo rispetto alla scadenza dell’esercizio provvisorio, per rafforzare in via preventiva la funzione di accompagnamento alla programmazione finanziaria e offrire un quadro di riferimento unitario già nella fase di formulazione del parere. Lo schema di questionario è stato preventivamente trasmesso alle Sezioni regionali di controllo, all’ANCI, all’UPI e al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: l’ANCI ha formulato osservazioni, mentre UPI e Consiglio nazionale hanno comunicato l’assenza di rilievi.
La Motivazione della Corte
La Sezione delle autonomie sottolinea che le Linee guida non assolvono soltanto a una funzione strumentale all’attività di controllo, ma si pongono come strumenti idonei a orientare le scelte programmatorie, richiamando l’attenzione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sulla sostenibilità delle scelte allocative e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il nuovo questionario seleziona le informazioni di maggiore rilevanza ai fini del controllo, valorizzando la fase programmatoria come momento privilegiato di prevenzione delle criticità gestionali.
In relazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la Sezione rileva i gravi ritardi nelle istruttorie ministeriali e introduce domande volte ad accertare che gli stanziamenti di bilancio rispettino gli obiettivi programmati nel PRFP, con particolare riferimento ai vincoli relativi al ripiano del disavanzo e al finanziamento di debiti fuori bilancio. Il questionario verifica inoltre l’eventuale ruolo dell’ente quale soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR o PNC, con focus sul rischio di incremento delle spese correnti per la gestione delle nuove realizzazioni.
Quanto all’utilizzo del risultato di amministrazione, la deliberazione dà conto dell’aggiornamento del quesito relativo ai limiti e alle condizioni normative, anche in presenza di disavanzo, per recepire la deroga introdotta dall’art. 1, comma 664, della legge n. 199/2025 in materia di utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo. La novella amplia il novero delle fattispecie derogatorie rispetto ai limiti ordinari di utilizzazione delle quote vincolate. Sono confermati i quesiti sul FAL e sul fondo crediti di dubbia esigibilità, con l’integrazione dei dati analitici relativi ai presupposti dell’obbligo di accantonamento, anche alla luce del principio espresso nella delibera n. 20/SEZAUT/2025/QMIG in tema di liberazione delle quote accantonate.
Vengono introdotti quesiti volti a verificare se la previsione iniziale del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia di parte capitale, risulti pari a zero, per intercettare il ricorrente fenomeno della mancata o insufficiente programmazione del FPV in sede di bilancio di previsione. La formulazione volutamente incisiva dei quesiti è finalizzata a evitare che la valorizzazione del FPV sia rinviata all’assestamento o al rendiconto, con depotenziamento della funzione programmatoria del bilancio. In materia di spesa per il personale, si tiene conto della facoltà introdotta dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025 di incrementare il fondo per le risorse decentrate in deroga al limite dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ferma restando l’asseverazione dell’equilibrio pluriennale da parte dell’organo di revisione.
Nella sezione dedicata alla cassa, la deliberazione richiama il recupero di effettività del meccanismo previsto dall’art. 183, comma 8, TUEL, che impone ai responsabili dei servizi la verifica di compatibilità dell’obbligazione con il programma dei pagamenti. La programmazione deve tener conto del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC), caratterizzato dall’impiego di dati oggettivi quali i flussi SIOPE dell’esercizio n-2. Infine, il questionario recepisce per la prima volta in sede previsionale la domanda sulla adozione, da parte delle società controllate, del programma di valutazione del rischio di crisi di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, ricollocata dal questionario sul rendiconto per superare il disallineamento temporale con il bilancio di esercizio della società controllata.
Nota della Redazione
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