Regola di adeguamento del fondo accessorio ex art. 33 d.l. n. 34/2019 non applicabile agli enti di area vasta siciliani (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 109 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell’art. 33, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34/2019 — ivi inclusa la regola di adeguamento del limite finalizzata a garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018 — non risultano applicabili alle Città metropolitane e ai Liberi Consorzi comunali della Regione siciliana. La clausola di esclusione contenuta nel D.M. 11 gennaio 2022 si riferisce, senza eccezioni, a tutte le disposizioni del decreto attuativo, comprese quelle inerenti al trattamento accessorio, e determina l’inoperatività dell’intero impianto normativo per tali enti. Consequenzialmente, la facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate fino al 48 per cento degli stipendi tabellari 2023, prevista dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025, è riservata alle amministrazioni sottoposte alla disciplina assunzionale del d.l. n. 34/2019, tra cui non rientrano gli enti di area vasta siciliani.
Il Fatto
Il Sindaco della Città Metropolitana di Catania, con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 22 giugno 2026, ha avanzato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito mirava a verificare la possibilità di superare il previgente orientamento della Sezione, espresso nella deliberazione n. 121/2022/PAR, chiedendo se gli enti di area vasta siciliani fossero tenuti, o comunque legittimati, ad applicare la regola di adeguamento del limite del trattamento accessorio di cui all’art. 33, comma 1-bis, d.l. n. 34/2019 e la facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate introdotta dall’art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025. L’istante prospettava l’esistenza di una disparità di trattamento rispetto agli enti delle Regioni a statuto ordinario e la natura autoapplicativa della disciplina primaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, ritenendola fondata sia sul piano soggettivo, trattandosi di Città Metropolitana rappresentata dal proprio legale rappresentante, sia sul piano oggettivo, attenendo il quesito alla materia della contabilità pubblica e presentando carattere generale e astratto. Ha inoltre chiarito che l’entrata in vigore dell’art. 2 della legge n. 1/2026 non ha alterato il sistema consultivo delineato dalla legge n. 131/2003.
Nel merito, la Corte ha disatteso la tesi della struttura tripartita del comma 1-bis dell’art. 33 d.l. n. 34/2019, secondo cui solo le disposizioni relative alle facoltà assunzionali sarebbero rimesse al decreto attuativo. Ha evidenziato che il regime di turn-over al 30 per cento per gli enti sopra-soglia presuppone logicamente la previa definizione dei valori soglia da parte del D.M., mentre la regola di adeguamento del trattamento accessorio è funzionalmente correlata al nuovo regime assunzionale, essendo volta a evitare che le nuove assunzioni penalizzino la retribuzione accessoria del personale in servizio.
Quanto alla clausola di esclusione del D.M. 11 gennaio 2022, la Sezione ne ha rilevato la portata generale: essa non riguarda solo le disposizioni sulle facoltà assunzionali, ma tutte le norme del decreto, ivi incluse quelle sul trattamento accessorio. In particolare, l’art. 1, comma 2, del D.M., che dichiara applicabili alle province e città metropolitane le disposizioni dell’art. 33, comma 1-bis, dal 1° gennaio 2022, è contenuto nel decreto stesso e pertanto non può trovare applicazione nei confronti degli enti siciliani, con la conseguenza che per questi ultimi non risulta stabilita alcuna decorrenza delle norme sull’adeguamento.
La Corte ha inoltre respinto gli argomenti tratti dalla prassi della Ragioneria Generale dello Stato, osservando che le istruzioni per il Conto Annuale costituiscono atti di rilevazione massiva di dati, costruiti per adattarsi a plurime fattispecie, e che la variazione del limite 2016 va indicata solo “ove presente”. Ha infine escluso la configurabilità di una disparità di trattamento, rilevando che gli enti sopra-soglia, pur beneficiando dell’adeguamento, sono sottoposti a vincoli di riduzione della spesa di personale finalizzati al rientro, mentre gli enti siciliani mantengono la possibilità di assumere a tempo indeterminato in misura pari al 100 per cento delle cessazioni ai sensi del d.l. n. 90/2014.
Da tali premesse discende anche l’esclusione della facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate ex art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025, il cui ambito applicativo è limitato alle amministrazioni soggette alla disciplina dell’art. 33 d.l. n. 34/2019. L’estensione alle Unioni di comuni, operata dalla nota MEF-RGS, costituisce fattispecie peculiare riconducibile all’applicazione indiretta della disciplina assunzionale da parte dei comuni cedenti e non è utilizzabile per ampliare la platea dei destinatari.
Nota della Redazione
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