Traffico di influenze illecite e millantato credito corruttivo: esclusa la continuità normativa (Cass. pen. Sez. VI n. 8245 del 27.02.2025)
Tra il traffico di influenze illecite, come modificato dalla legge n. 3/2019, e il millantato credito corruttivo abrogato non sussiste continuità normativa: le condotte possono configurare la truffa, se contestata e accertata in tutti i suoi elementi.