Traffico di influenze e millantato credito, rottura della continuità normativa (Cass. pen. Sez. II n. 286 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’art. 346, comma 2, cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit. Le condotte già sussumibili nel millantato credito potevano e possono configurare gli estremi della truffa, purché ne siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi. Ne consegue che la condotta del c.d. venditore di “fumo”, che prospetti relazioni con un pubblico ufficiale inesistente, non integra il delitto di traffico di influenze illecite, specie dopo la riforma introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114, che esige relazioni effettivamente esistenti e utilizzate. I fatti cessano pertanto di essere previsti dalla legge come reato, con annullamento senza rinvio sul punto.
Il Fatto
La sentenza della Corte di appello di Brescia aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado nell’ambito di un ampio procedimento per associazione per delinquere, numerosi reati tributari di indebita compensazione, falso, autoriciclaggio, estorsione e, per quanto qui rileva, traffico di influenze illecite contestato a un imputato in relazione a due episodi.
La difesa dell’imputato aveva sollecitato, con l’atto di appello, la riqualificazione dei fatti in truffa, con conseguente difetto di procedibilità per mancanza di querela: secondo la tesi difensiva il soggetto indicato come percettore dell’utilità era inesistente e la millanteria era diretta a indurre in errore i soggetti a cui veniva prospettata la capacità di corrompere un funzionario pubblico.
La Motivazione della Corte
La Corte di merito aveva disatteso la prospettazione difensiva richiamando l’orientamento secondo cui l’abrogazione dell’art. 346 cod. pen. non avrebbe comportato l’abolizione delle fattispecie ivi descritte, con conseguente continuità tra millantato credito e traffico di influenze illecite (Sez. VI n. 32574 del 26.05.2022, Lucchese, Rv. 283724; Sez. VI n. 20935 del 22.03.2022, Cobalchini, Rv. 283270).
La Corte di cassazione rileva però che tale orientamento ha ricevuto esiti difformi nelle Sezioni semplici (Sez. VI n. 47671 del 15.09.2023, D’Andrea) ed è stato successivamente superato dall’intervento delle Sezioni Unite Mazzarella, secondo cui non sussiste continuità normativa tra il traffico di influenze illecite e il millantato credito “corruttivo”, le cui condotte potevano e possono configurare gli estremi della truffa, a condizione che ne siano contestati e accertati tutti gli elementi costitutivi (Sez. Un. n. 19357 del 29.02.2024, Mazzarella, Rv. 286304 – 01).
Nel caso concreto le sentenze di merito hanno evidenziato come si sia al cospetto dell’ipotesi del c.d. “venditore e compratore di fumo”: ciò basta a ritenere non integrata la fattispecie contestata. Assume rilievo decisivo anche la nuova formulazione dell’art. 346-bis cod. pen. per effetto della riforma introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e), legge n. 114 del 2024, che ora richiede relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale effettivamente esistenti e utilizzate, eliminando ogni profilo di millanteria.
La Corte esime quindi sé stessa da ogni ulteriore valutazione sulla sussumibilità della vicenda nella truffa, trattandosi di questione di fatto richiedente accertamenti di merito preclusi in sede di legittimità, e ciò a prescindere dalla mancata proposizione della querela. Non essendo i fatti previsti dalla legge come reato, si procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio limitato ai capi relativi e inammissibilità del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 346 c.p. – Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3
- Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio